Patente a crediti: autocertificazione fino al 31 ottobre 2024. Il modulo
Pubblicato il 24 settembre 2024
In questo articolo:
- Patente a crediti in edilizia: ambito di applicazione
- Patente a crediti in edilizia: requisiti
- Patente a crediti in edilizia: portale INL
- Fase transitoria dal 23 settembre 2024 al 31 ottobre 2024
- Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva
- Provvedimento cautelare di sospensione della patente
- Patente a crediti in edilizia: attribuzione e decurtazione dei crediti
- Revoca della patente
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A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell’atteso regolamento, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la prima circolare operativa sulla patente a crediti in edilizia.
La circolare, la n. 4 del 23 settembre 2024, adottata su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, introduce, in particolare, una fase transitoria, della durata di un mese (id est fino al 31 ottobre 2024), durante la quale imprese e lavoratori autonomi potranno operare nei cantieri temporanei o mobili trasmettendo un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti e laddove prescritti dalla normativa vigente.
Ma non è questo l’unico aspetto degno di attenzione del documento in commento.
Analizziamoli di seguito.
Patente a crediti in edilizia: ambito di applicazione
L’INL con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, chiarisce che soggetti obbligati, dal 1° ottobre 2024, al possesso della patente sono le imprese, non necessariamente quelle edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, ad esclusione dei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Sono considerate lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in Paesi UE o in Paesi extra UE la richiesta di rilascio della patente può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, rispettivamente, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e di un documento riconosciuto secondo la legge italiana.
In assenza del documento equivalente o riconosciuto anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
Patente a crediti in edilizia: requisiti
Il decreto PNRR prevede 6 requisiti ai fini del rilascio della patente (iscrizione alla camera di commercio, adempimento obblighi formativi; DURC valido, DVR, DURF e avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
L’Ispettorato on la circolare n. 4 del 2024 chiarisce, sciogliendo i dubbi sorti tra gli operatori, che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati considerando – evidenzia lo stesso Ispettorato - che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione).
NOTA BENE: Il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro tramite il quale presentare la richiesta di rilascio della patente, consentirà di indicare, in base alla categoria del richiedente e in base al caso concreto, la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
Patente a crediti in edilizia: portale INL
La domanda di rilascio deve essere effettuata tramite portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, secondo istruzioni tecniche di prossima emanazione.
Al portale si accede previa autenticazione con SPID personale o CIE.
Oltre al legale rappresentante dell’impresa e al lavoratore autonomo, possono presentare richiesta di rilascio della patente a crediti anche soggetti dai medesimi delegati, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Il portale è attivo dal 1° ottobre 2024.
Fase transitoria dal 23 settembre 2024 al 31 ottobre 2024
Come anticipato in premessa, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, introduce un periodo transitorio, dal 23 settembre 2024 (data di pubblicazione della circolare) al 31 ottobre 2024 durante il quale è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti (laddove richiesti dalla normativa vigente).
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, da rendere utilizzando il modello allegato alla circolare, va effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva
AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI La/Ilsottoscritta/o _________________________________________________________________ nata/o a _______________________________________(____) il ________________________________ in qualità di:
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente. La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024. Luogo _____________________ Data _______________________ IL DICHIARANTE _______________________________________ |
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva “copre” il soggetto interessato fino al 31 ottobre 2024 e lo vincola a presentare, entro la medesima data, la domanda per il rilascio della patente secondo la procedura ordinaria (vale a dire mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro).
Dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere, in tutti i casi, sarà necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Provvedimento cautelare di sospensione della patente
Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è rimesso al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico.
Avverso il provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere entro 30 giorni dalla sua notifica, secondo la disciplina dei ricorsi contro il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Le indagini sugli eventi infortunistici potranno essere condotte anche da personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’INL fa presente che la sospensione non potrà essere adottata se le responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario
La sospensione in caso di evento infortunistico mortale è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità.
I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell’Ufficio.
Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente invece presenta maggiori caratteri di discrezionalità e non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL.
Patente a crediti in edilizia: attribuzione e decurtazione dei crediti
Con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, l’INL illustra nel dettaglio le modalità di attribuzione dei crediti.
A riguardo l’spettorato comunica, in particolare, che la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui lo stesso darà conto con notizia sul sito internet.
Con riferimento poi alla decurtazione dei crediti, si fa presente poi che si ha riguardo solo a condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024, a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.
Revoca della patente
Infine, il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’INL sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente.
Il venir meno, spiega l’INL, “di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento”.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.
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