Patente in edilizia al via: slalom tra adempimenti e crediti

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Patente in edilizia al via: slalom tra adempimenti e crediti

Tra proposte di rinvio e ufficiali smentite, l’atteso regolamento della patente a crediti in edilizia approda in Gazzetta Ufficiale e non mancano le novità.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 ed entra in vigore il 1° ottobre 2024.

Dalla stessa data decorre, a tutela della sicurezza sul lavoro, l’obbligo di possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (articolo 29, comma 19, lettera a), decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, cd decreto PNRR).

Il decreto n. 221 del 2024, su cui si era da ultimo espresso il Consiglio di Stato (parere n. 01090/2024), individua le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, dettaglia il meccanismo di attribuzione dei crediti nonché dispone sul provvedimento di sospensione cautelare della patente, introducendo peraltro un nuovo adempimento.

Di cosa si tratta?

Vediamolo di seguito. Ma prima è necessario fare un passo indietro e tornare sul funzionamento della patente a crediti e sui nuovi flussi procedurali.

Patente a crediti in edilizia: chi è obbligato e chi no

Attualmente circoscritto al settore edile (cantieri temporanei o mobili), il nuovo strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti denominato “patente a crediti” con ogni probabilità verrà esteso anche ad altri settori individuati con decreto.

Obbligati al possesso della patente a crediti sono imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con esclusione:

  • dei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • dei soggetti in possesso di un documento equivalente di un altro Stato UE o in uno Stato non UE riconosciuto secondo la legge italiana;
  • delle imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Patente a crediti: domanda di rilascio

Il primo passo per il rilascio della patente a crediti è la presentazione della domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a cui si accede previa autenticazione.

La domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore o da un professionista appositamente delegato.

Il richiedente è tenuto a inserire tutte le informazioni nonché i documenti richiesti, atti a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

Requisito

Obbligatorietà

Documentazione

Iscrizione alla Camera di Commercio

SI, in tutti i casi

Autocertificazione

Adempimento degli obblighi formativi per la sicurezza sul lavoro da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro

SI, in tutti i casi

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido.

SI, in tutti i casi

Autocertificazione

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Nei casi previsti dalla normativa vigente

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Certificazione di regolarità fiscale (DURF)

Nei casi previsti dalla normativa vigente

Autocertificazione

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Nei casi previsti dalla normativa vigente.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà


Se tutti i requisiti sono soddisfatti, viene rilasciata, sul portale dell’INL, la patente in formato digitale

Lo svolgimento delle attività è comunque consentito in attesa del rilascio della patente, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

ATTENZIONE: In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Patente a crediti: comunicazione a RLS e RLST

Come accennato in premessa, il regolamento (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132) introduce un nuovo obbligo a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi obbligati e dei professionisti incaricati.

Viene infatti previsto che gli stessi soggetti informino della presentazione della domanda di rilascio della patente a crediti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonchè il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito della domanda.

Patente a crediti: attribuzione dei crediti

La patente a crediti è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, a cui possono aggiungersi ulteriori 70 crediti, fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

È possibile guadagnare crediti aggiuntivi nel seguente modo:

  • fino a 10 crediti (secondo modalità e misure indicate nella tabella di assegnazione dei crediti aggiuntivi allegata al decreto n. 221 del 2024) in ragione della storicità dell'azienda al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio e 1 credito aggiuntivo, fino a un massimo di 20 crediti, per ogni biennio successivo al rilascio della patente in cui non si verificano decurtazioni del punteggio;
  • per i restanti ulteriori 40 crediti, fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei casi espressamente individuati dal regolamento

NOTA BENE: Tali crediti sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione, in via telematica, della relativa documentazione.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri.

Patente a crediti: decurtazione dei crediti

Nel caso in cui siano contestate una o più violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente (Allegato I-bis al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) il punteggio della patente subisce decurtazioni per le violazioni indicate nel citato Allegato I-bis, correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Il legislatore espressamente definisce "provvedimenti definitivi" le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

Nel caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è possibile recuperare i crediti fino a 15 crediti persi se vengono effettuate azioni correttive, come formazione aggiuntiva o investimenti in sicurezza, previa valutazione da parte di una Commissione territoriale.

Patente a crediti: provvedimento cautelare di sospensione

Infine, un’attenzione particolare va dedicata al provvedimento cautelare di sospensione della patente.

Il provvedimento, dispone il decreto n. 221 del 2024, è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente:

  • obbligatoriamente, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata, se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave;
  • se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento sospensione dell’attività imprenditoriale (articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) o sequestro preventivo (articolo 321 del codice di procedura penale), nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile agli stessi soggetti prima indicati, almeno a titolo di colpa grave.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

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