Orario di lavoro dei lavoratori mobili
Pubblicato il 13 febbraio 2017
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In considerazione delle particolarità del rapporto di lavoro del personale mobile e della possibile multiperiodalità dell'orario di lavoro riferito allo stesso, le registrazioni dell'orario lavorativo possono essere effettuate entro 4 mesi, congiuntamente agli elementi variabili della retribuzione.
Nelle more della registrazione dell'orario di lavoro effettivo, può essere indicata giornalmente la presenza del lavoratore mediante l’inserimento della lettera “P” ed, in ogni caso, deve essere conservata la documentazione probante l'orario di lavoro ovvero i dischi cronotachigrafici analogici ed i dati scaricati dalle carte tachigrafiche digitali.
Sono queste le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la lettera circolare n. 1/2017 del 9 febbraio 2017 che specifica, inoltre, che:
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il Libro Unico del Lavoro deve essere conservato per almeno 5 anni;
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la registrazione dei dati relativi all'orario di lavoro del personale mobile che ha un orario multiperiodale deve essere compiuta entro 4 mesi dallo svolgimento effettivo della prestazione medesima, onde non incorrere in una irregolarità;
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la registrazione differita dell'orario di lavoro è consentita qualora vengano conservati i documenti probanti l'effettivo orario di lavoro;
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i dischi cronotachigrafici debbono essere conservati per un anno in adempimento dell'obbligo di conservazione della documentazione del personale mobile previsto dalla normativa europea.
- eDotto.com – Edicola del 24 novembre 2016 – Tempi di guida Ispettori del lavoro competenti alla verifica – Schiavone
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