Omicidio e lesioni stradali, sì dal Senato
Pubblicato il 11 dicembre 2015
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L’Aula del Senato, il 10 dicembre 2015, ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del provvedimento recante norme penali sull'omicidio stradale e sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia nella precedente seduta del 9 dicembre.
Nuove fattispecie: omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime
Il testo introduce i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi e gravissime per chi cagioni per colpa, ed in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte o una lesione personale, grave o gravissima, ad altri.
Il maxiemendamento prevede, come pena generica per l’omicidio stradale, la sanzione da due a sette anni di detenzione mentre, come pena generica per le lesioni il carcere da tre mesi a un anno, se gravi, e da uno a tre anni, se gravissime.
Se la morte è cagionata da un conducente in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la reclusione diventa da otto a dodici anni, pena che si applica anche in presenza di specifiche categorie di conducenti colti in stato di ebbrezza alcolica media o di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di stupefacenti.
La pena è da cinque a dieci anni in caso di ebbrezza alcolica media, di superamento di specifici limiti di velocità, di attraversamento di intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolazione contromano, di effettuazione di manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, di sorpassi azzardati.
Aumenti e diminuzioni di pena
La sanzione viene aumentata in caso di fatto commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Per contro, è prevista una diminuzione fino alla metà qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.
In caso di morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare i diciotto anni.
Previste anche aggravanti nell’ipotesi di fuga del conducente in caso di omicidio stradale o di lesioni personali stradali: per entrambe le fattispecie la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non potrà essere inferiore a cinque anni in presenza di omicidio e a tre anni in caso di lesioni.
Revoca della patente fino a trenta anni
Nelle ipotesi di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, si prevede che l'interessato non potrà conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca medesima, in caso di omicidio stradale, cinque anni per le ipotesi di lesioni.
Nel caso di omicidio, il termine è poi elevato a venti anni nelle ipotesi di recidiva, nonché fino a trenta anni per i casi più gravi, tra i quali l’eventuale fuga dell’interessato.
Ddl di nuovo alla Camera
Il testo del disegno di legge verrà di nuovo sottoposto all'esame della Camera.
- eDotto.com – Punto&Lex 10 dicembre 2015 - Omicidio stradale. Posta la fiducia in Senato – Pergolari
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