Oltre il 15 dicembre alcuno sconto fiscale per gli EAS

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Il Modello EAS, reso obbligatorio dal provvedimento del 2 settembre 2009 – “Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.” - va presentato dagli enti di natura privata, con o senza personalità giuridica, che siano costituiti al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del d.l. n. 185) o che si siano costituiti successivamente, per ottenere benefici su Iva e imposte dirette. L’agenzia delle Entrate ha comunicato lo slittamento al 15 dicembre 2009 della scadenza per la presentazione, approvando le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Con la circolare n. 45/E/2009, l'Amministrazione ha anche fornito precisazioni sull’ambito soggettivo della comunicazione; ad esempio, possono, tra gli altri, presentare il modello "ridotto" le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate, le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266, le associazioni riconosciute, le associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato patti, accordi o intese, i movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni, le associazioni sindacali e di categoria presenti nel Cnel; sono invece esentati dalla presentazione del modello le fondazioni, gli enti di diritto pubblico, gli enti destinatari di specifici regimi tributari, le organizzazioni iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS, le organizzazioni non governative riconosciute ONLUS di diritto, le cooperative sociali. Altre puntualizzazioni interessano la sfera oggettiva della comunicazione.

Gli enti associativi che non adempiano, nel termine del 15 dicembre 2009, all’onere della comunicazione nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all’invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, è scontato non possano fruire dei regimi agevolativi tributari. Il rischio è reale secondo le Associazioni, che stimano che solo un terzo del 150mila enti potrà rispettare la presentazione del modello.

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