Ok del Senato al Milleproroghe: niente voto per le auto aziendali
Pubblicato il 14 febbraio 2025
In questo articolo:
- Bonus 5.0: finanziati investimenti dal 1° gennaio 2024
- Zone logistiche semplificate del Centro Nord 2025
- Polizze per danni catastrofali al 31 marzo 2025
- Rottamazione-quater: riapertura
- Assemblee a distanza anche nel 2025
- E-fatture per prestazioni sanitarie: divieto per tutto il 2025
- Calendario fiscali: altri rinvii
- Revisori, sostenibilità con cinque crediti formativi
- Milleproroghe: slittamento per Rentri?
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Il 13 febbraio 2025 il Senato ha votato la fiducia con un risultato di 97 voti a favore e 57 contrari, senza astensioni, durante l'approvazione, con nuove modifiche, del Dl n. 202/2024, comunemente chiamato decreto Milleproroghe. La palla passa ora alla Camera dei Deputati, che deve agire velocemente dato che il decreto ha termine il 25 febbraio 2025, e il testo uscito dal Senato potrebbe rimanere inalterato.
Sono numerose le modifiche apportate al testo iniziale:
- spazio agli investimenti nel Piano 5.0 effettuati prima della richiesta ma a condizione che siano stati effettuati dal 1° gennaio 2024;
- riammessi i decaduti dalla rottamazione-quater;
- fruibile anche nel 2025 il credito d’imposta ZLS al Centro-Nord;
- facoltà di videoconferenza per le assemblee di società di capitali ed enti associativi;
- proroga a tutto il 2025 del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche;
- proroga per polizze catastrofali.
ATTENZIONE: E’ saltato il voto finale all’emendamento che introduceva una clausola di salvaguardia per le auto aziendali.
Le conseguenze ricadranno sui lavoratori e sulle aziende che nel 2024 hanno fatto ordini di veicoli a motore termico o ibridi, i quali riceveranno tali veicoli nel 2025 e si troveranno a dover affrontare, loro malgrado, un inasprimento delle tasse sui fringe benefit, entrato in vigore dal 1° gennaio. Nonostante l'approvazione della Ragioneria fosse stata confermata, l'emendamento non è stato sottoposto a votazione. Ora l'obiettivo è inserirlo nel prossimo provvedimento disponibile.
Bonus 5.0: finanziati investimenti dal 1° gennaio 2024
I fondi investiti in Transizione 5.0 prima della presentazione della domanda saranno riconosciuti, a patto che siano stati allocati a partire dal 1° gennaio 2024. Grazie a due modifiche accolte inizialmente nel decreto Milleproroghe al Senato, è stato stabilito che anche le aziende che hanno realizzato investimenti green prima di inoltrare la richiesta potranno beneficiare del bonus, purché tali investimenti rispettino la soglia temporale del 1° gennaio 2024.
Invece, per la moda non passa l’esame il correttivo che puntava a riaprire i termini per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo con una forfettizzazione degli importi dovuti.
Zone logistiche semplificate del Centro Nord 2025
Il credito d'imposta per le imprese nelle Zone logistiche semplificate del Centro Nord (Zls) è stato rinnovato per il 2025, con un budget di 80 milioni di euro. Gli investimenti qualificati, realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, devono essere segnalati all'Agenzia delle entrate entro il 2 dicembre 2025.
Secondo la prassi recentemente adottata, il credito d'imposta "nominale" può differire da quello "effettivo," che verrà definito successivamente da un provvedimento specifico della amministrazione finanziaria. Questo verrà calcolato basandosi sul rapporto tra le risorse disponibili e le domande valide presentate nei termini stabiliti.
Dopo un primo periodo di prova nel 2024, durante il quale le imprese potranno utilizzare il credito d'imposta a partire dall'11 febbraio 2024, il bonus per le zone avanzate del Centro Nord è stato esteso al 2025 tramite un emendamento al decreto Milleproroghe, approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato e successivamente ratificato dall'aula del Senato con fiducia.
Per beneficiare del credito di imposta nelle Zone logistiche semplificate (Zls), le imprese:
- devono fornire all'Agenzia delle entrate, tra il 22 maggio e il 23 giugno 2025, un dettaglio delle spese ammissibili effettuate dal 1° gennaio 2025 e delle previsioni di spesa fino al 15 novembre 2025;
- dovranno segnalare, dal 20 novembre al 2 dicembre 2025, le spese ammissibili realmente sostenute nel periodo dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Le modalità di trasmissione telematica e i modelli di comunicazione saranno stabiliti da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Aree sciistiche della dorsale appenninica: fondi
La scadenza per la distribuzione di fondi ai comuni situati nelle aree sciistiche e nei comprensori della dorsale appenninica è stata posticipata dal 31 marzo 2025 al 31 dicembre 2025.
Il rinvio riguarda il termine finale per completare i lavori da parte degli operatori nel settore turistico-alberghiero volti a migliorare l'offerta turistica, i quali potranno beneficiare di un credito di imposta fino all'80% delle spese effettuate. Inoltre, verrà erogato ai medesimi operatori un contributo a fondo perduto che non eccederà il 50% delle spese, con un tetto massimo di 100.000 euro per soggetto.
Polizze per danni catastrofali al 31 marzo 2025
Il limite temporale per sottoscrivere polizze assicurative che coprono danni catastrofali è stato esteso fino al 31 marzo 2025.
A questa data dovranno attenersi le aziende con sede legale in Italia, o quelle estere con una filiale stabile nel Paese, per assicurare beni registrati in bilancio quali terreni, edifici, macchinari e attrezzature industriali e commerciali contro danni diretti derivanti da disastri naturali e calamità che colpiscono il territorio nazionale.
La data iniziale prevista era il 31 dicembre 2024. Non sono state approvate ulteriori estensioni per adempiere a questa obbligazione.
La regolamentazione mira a garantire una liquidazione più affidabile dei danni, facilitando un recupero operativo veloce per le imprese assicurate. Le aziende che non rispettano questi termini potrebbero vedersi rifiutare accesso a finanziamenti, sovvenzioni o altre forme di sostegno economico, particolarmente in risposta a eventi catastrofici.
Rottamazione-quater: riapertura
Con la fiducia del Senato al decreto legge Milleproroghe, è stata autorizzata la riapertura delle possibilità per coloro che sono stati decaduti dalla sanatoria n. 4. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione stabilirà e comunicherà il calendario dei pagamenti entro il mese di luglio.
Si presenta un'opportunità per rientrare nei termini della rottamazione entro il 30 aprile 2025, per coloro che hanno perso i benefici della sanatoria a seguito di pagamenti non effettuati, insufficienti o in ritardo. Le richieste per essere riammessi dovranno essere presentate entro questa data, dopodiché l'Agenzia delle entrate-Riscossione divulgherà, entro il 31 luglio 2025, i dettagli del piano di rientro permettendo ai contribuenti di riprendere il pagamento delle rate non versate.
Processo di riammissione
I contribuenti interessati dovranno inviare una richiesta telematica attraverso il portale dell'Agente della Riscossione entro e non oltre il 30 aprile 2025. Le istruzioni dettagliate saranno pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia entro venti giorni dalla promulgazione della legge di conversione del decreto.
È fondamentale notare che la riammissione sarà applicabile solo ai debiti già dichiarati nell'ambito della definizione agevolata precedente e non sarà estendibile a nuovi debiti non precedentemente segnalati.
Le somme riammesse saranno soggette a un interesse annuo del 2%, calcolato dal 1° novembre 2023.
I pagamenti potranno essere effettuati:
- in una soluzione unica entro il 31 luglio 2025,
- attraverso un piano di rateizzazione in dieci rate uguali.
Le prime due rate dovranno essere versate entro il 31 luglio e il 30 novembre 2025, con le rate successive fissate per il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dei successivi anni 2026 e 2027.
Entro il 31 luglio 2025, l'Agente della Riscossione notificherà ai debitori l'importo totale dovuto, i dettagli delle rate e le scadenze di pagamento. Inoltre, con l'invio della dichiarazione di riammissione, a partire dalla stessa data, saranno sospesi gli obblighi di pagamento per eventuali rateizzazioni già in atto sui debiti inclusi nella richiesta.
NOTA BENE: Non ci sarà alcuna possibilità di rientro per i debitori che mancano il pagamento dell'ultima rata di rottamazione, in scadenza a inizio marzo (entro il 5 marzo, considerando i giorni di tolleranza). L'emendamento passato nella legge di conversione del decreto Milleproroghe (DL 202/2024) concede una nuova opportunità solo per saldare i debiti in scadenza al 31 dicembre 2024, escludendo coloro che sono decaduti nel 2025 dalla possibilità di beneficiare nuovamente della definizione agevolata.
Effetti della riammissione alla Rottamazione n. 4
Coloro che hanno anticipato i pagamenti per evitare pignoramenti, decidendo di dilazionare le cartelle decadute dalla rottamazione 4, si trovano in una situazione difficile.
I contribuenti che non hanno onorato una rata, perdendo i vantaggi della sanatoria, sono stati rapidamente sollecitati al pagamento dal riscossore e hanno optato per iniziare a pagare le rate attraverso piani di dilazione ordinaria. Tuttavia, se decidono di aderire nuovamente alla rottamazione 4, i pagamenti già effettuati non saranno rimborsati.
Nel caso di una nuova adesione alla rottamazione, le somme versate non saranno restituite: la parte principale della rata sarà dedotta dal debito oggetto della rottamazione, ma interessi e sanzioni rimarranno a carico del contribuente. Questa è una delle conseguenze più controverse dell'emendamento che consente il ripescaggio dei decaduti dalla quarta rottamazione, incluso nel decreto Milleproroghe (DL 204/2024).
Per quanto riguarda i decaduti che hanno optato per la dilazione, l'Agenzia delle entrate Riscossione ha inviato notifiche per il pagamento del debito residuo, aumentato di interessi e sanzioni, con un termine di 5 giorni per il saldo. In caso di mancata risposta, nel corso del 2024, sono state emesse diverse notifiche di fermo amministrativo, con 30 giorni di tempo per regolarizzare.
Assemblee a distanza anche nel 2025
È stato rinnovato il permesso di tenere, fino al 31 dicembre 2025, le assemblee societarie e di enti associativi utilizzando le procedure semplificate introdotte durante la crisi sanitaria del Covid-19.
Questa è la conseguenza di un emendamento approvato durante la conversione del Milleproroghe 2025 (DL n. 202/2024), che ripristina le disposizioni dell'articolo 106 del DL 18/2020, il quale aveva terminato la sua validità il 31 dicembre 2024 dopo varie estensioni.
Pertanto:
- per le società non quotate e gli enti non societari, è possibile convocare assemblee permettendo o richiedendo ai partecipanti di partecipare anche esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione, anche se lo statuto non prevede tale modalità;
- per le società quotate, le assemblee possono essere tenute senza la presenza fisica o virtuale dei soci, i quali, se vogliono votare, devono necessariamente delegare il "rappresentante designato", una pratica che spesso non è ben vista dagli investitori internazionali.
Va sottolineato che la normativa si applica alla data in cui l'assemblea si svolge e non a quella in cui viene annunciata la convocazione, evitando qualsiasi ambiguità su quando le regole semplificate siano applicabili, se basate sulla data di invio dell'avviso o sulla data effettiva dell'assemblea.
E-fatture per prestazioni sanitarie: divieto per tutto il 2025
Il divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche sarà mantenuto per tutto il 2025. Inizialmente, l'articolo 3 del DL n. 202/2024 estendeva il divieto, stabilito dall'articolo 10-bis comma 1 del DL n. 119/2018, fino al 31 marzo 2025. Tuttavia, l'articolo 10-bis è stato riformulato per allargare questa restrizione per l'intero 2025.
Pertanto, per tutto quest'anno, resta vietato l'utilizzo del Sistema di Interscambio per l'emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti che devono inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo include le fatture le cui informazioni sono trasmesse a tale sistema, come delineato nell'articolo 10-bis del DL 119/2018.
In aggiunta, l'articolo 9-bis comma 2 del DL n. 135/2018 fa riferimento esplicito all'articolo 10-bis del DL 119/2018, estendendo il divieto anche ai soggetti che non sono obbligati a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria, per le fatture relative a prestazioni sanitarie a persone fisiche per l'intero anno 2025.
Calendario fiscali: altri rinvii
Durante la conversione del decreto Milleproroghe si sono registrate altre proroghe per il 2025:
- la data di disponibilità dei modelli delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP da arte dell’Agenzia delle Entrate è stata posticipata dal 28 febbraio al 17 marzo 2025;
- l’apertura dei canali per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di persone fisiche, società e dell'IRAP è stata rinviata dal 15 al 30 aprile 2025;
- i software per gli Isa e il concordato preventivo biennale saranno disponibili entro il 30 aprile 2025, ritardando di quindici giorni rispetto alla data originaria.
Revisori, sostenibilità con cinque crediti formativi
Hanno trovato posto nel Milleproroghe anche disposizioni sul bilancio di sostenibilità.
In attesa del provvedimento attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i revisori contabili saranno autorizzati a emettere attestazioni di conformità per i bilanci conclusi al 31 dicembre 2024, a condizione che abbiano acquisito, prima della legge di conversione del decreto, almeno cinque crediti formativi in ambiti legati alla rendicontazione e certificazione della sostenibilità.
Questa disposizione transitoria è stata introdotta per prevenire interruzioni nell'applicazione del nuovo sistema e ritardi nella certificazione delle informazioni non finanziarie da parte delle aziende. La validazione delle informazioni sulla sostenibilità è essenziale per assicurare l'affidabilità dei dati rilasciati dalle imprese e per rispondere alle aspettative di investitori e stakeholder.
L'articolo 6, comma 1-bis, del Dlgs 39/2010 prescrive che il Mef, in accordo con il Ministero della Giustizia e dopo aver consultato la Consob, debba definire tramite decreto i criteri e le procedure per la presentazione delle domande di abilitazione da parte dei revisori e delle società di revisione, oltre ai termini e alle modalità per l'invio delle informazioni aggiornate. Tuttavia, l'assenza di tale decreto attuativo ha reso necessario adottare una soluzione temporanea per evitare interruzioni nell'operatività e mantenere uno standard minimo di competenza tra i professionisti del settore.
Un altro emendamento estende l'applicabilità delle sanzioni relative alle dichiarazioni non finanziarie per gli esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2024. Questi continueranno a essere regolati dagli articoli 8 e 9 del Dlgs n. 254/2016, nonostante la loro abolizione con l'entrata in vigore del Dlgs n. 125/2024, il 25 settembre 2024.
Gli articoli menzionati definivano la regolamentazione sanzionatoria per la divulgazione di informazioni non finanziarie. Senza questa estensione, le aziende si sarebbero trovate senza un quadro normativo di riferimento per le sanzioni riguardanti le comunicazioni effettuate in precedenza. Pertanto, il mantenimento di tali disposizioni assicura una continuità e stabilità legale.
Milleproroghe: slittamento per Rentri?
In Commissione Affari costituzionali del Senato sono stati approvati alcuni emendamenti al Decreto Milleproroghe che propendono per un rinvio di 120 giorni per le obbligazioni di registrazione al RENTRI per i soggetti del primo gruppo (ad esempio, aziende di recupero, trasporto e produzione di rifiuti pericolosi con oltre 50 lavoratori), il cui termine era il 13 febbraio 2025.
Il differimento potrebbe estendersi anche alla realizzazione dei nuovi formati per il FIR e il Registro cronologico di carico e scarico.
I suddetti emendamenti stabiliscono chiaramente che questo rinvio di 120 giorni sarà formalizzato tramite un decreto del Ministero dell'Ambiente, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Fino all'emissione del decreto di rinvio, resteranno validi i termini precedentemente stabiliti.
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