Rifiuti: iscrizioni al RENTRI in scadenza. Per quali soggetti?

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Rifiuti: iscrizioni al RENTRI in scadenza. Per quali soggetti?

Il RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità - permette di raccogliere, elaborare e rendere disponibili i dati relativi all'ambiente. Enti o aziende che generano rifiuti speciali, sia pericolosi che non, e che impiegano più di 50 lavoratori, insieme a tutti gli altri soggetti che non sono produttori iniziali, devono registrarsi entro il 13 febbraio 2025.

Sistema di tracciabilità dei rifiuti: normativa

Le regole sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sono contenute nel decreto n. 59 del 4 aprile 2023 emesso del MASE - Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica.

Il RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità - è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

A decorrere dal 15 dicembre 2024 sono iniziate le prime iscrizioni.

RENTRI, cosa è

Il RENTRI è amministrato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in Italia e opera attraverso una piattaforma online collegata sia all'Albo nazionale gestori ambientali che alla rete delle camere di commercio, assicurando il rispetto del GDPR.

Il RENTRI è così strutturato:  

  • sezione anagrafica che raccoglie i dati personali degli operatori e le dettagli sulle licenze concesse per la gestione dei rifiuti;
  • sezione tracciabilità che contiene informazioni sui compiti normativi specificati (articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152/2006) e sui tracciamenti effettuati tramite sistemi di geolocalizzazione (articolo 16).

Iscrizione al RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, ossia:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.

L’articolo 13 del decreto n. 59 del 4 aprile 2023 detta il calendario per l’iscrizione al RENTRI in base alle tipologie di enti.

A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi:

  • impianti di trattamento rifiuti,
  • trasportatori di rifiuti,
  • commercianti/intermediari di rifiuti,
  • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
  • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti),
  • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti),
  • soggetti delegati dai produttori iniziali,

A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 devono iscriversi:

  • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti),
  • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).

A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi:

  • imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti),
  • produttori di pericolosi diversi da imprese o enti.

NOTA BENE: il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Finanziamento e pagamento del RENTRI

Il funzionamento del RENTRI è finanziato attraverso il pagamento di un contributo annuale e un diritto di segreteria (fisso per tutti a 10 euro) da parte degli iscritti.

Le specifiche su importi e modalità di pagamento sono dettagliate nell'allegato III del decreto 59/2023.

Il contributo annuale e il diritto di segreteria devono essere pagati per ogni unità locale registrata.

Per il primo anno, il contributo annuale e il diritto di segreteria sono pagati al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi, il contributo annuale deve essere versato entro il 30 aprile di ogni anno.

Qualsiasi modifica all'iscrizione implica il pagamento di un nuovo diritto di segreteria.

Trasmissione al RENTRI

A partire dalla data di iscrizione, gli operatori responsabili del mantenimento del registro di carico e scarico sono tenuti a inviare i dati registrati al RENTRI.

I dati del registro di carico e scarico devono essere inviati mensilmente, entro la fine del mese seguente a quello in cui le annotazioni sono state registrate. Se nel mese di riferimento non ci sono state nuove annotazioni, non è necessario effettuare la trasmissione.

Il RENTRI richiede che i sistemi informatici delle aziende si integrino con la piattaforma nazionale per l'invio automatico dei dati sui rifiuti gestiti. Le aziende devono non solo aggiornare o modificare il loro software di gestione per assicurare la compatibilità con il RENTRI, ma anche implementare l'interoperabilità tra i loro sistemi e la piattaforma del ministero, oltre a digitalizzare correttamente registri e moduli di identificazione dei rifiuti.

In aggiunta, è necessario:

  • addestrare il personale,
  • verificare regolarmente l'accuratezza delle trasmissioni al RENTRI,
  • tenere sotto controllo le modifiche alla normativa per prevenire future non conformità,
  • monitorare eventuali cambiamenti nelle procedure di registrazione e trasmissione,
  • controllare l'introduzione di nuove scadenze o requisiti operativi.

Istruzioni per l'accesso al Portale RENTRI

Per registrarsi al RENTRI, è essenziale accedere alla sezione Area operatori sul portale ministeriale.

Questa procedura sarà disponibile a partire dal 15 dicembre 2024, coincidendo con l'avvio operativo del nuovo sistema di monitoraggio dei rifiuti. L'accesso sarà possibile solo attraverso metodi di autenticazione che confermano l'identità digitale dell'utente.

Le opzioni disponibili per l'accesso includono:

  • SPID per persona fisica;
  • SPID per persona giuridica;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta di Identità Elettronica (CIE).

Per coloro che utilizzano identità digitali personali, è necessario avere l'autorizzazione a rappresentare l'azienda o avere un mandato specifico per agire a nome dell'azienda, dell'ente o dell'organizzazione che richiede l'iscrizione.

Una volta autenticati, gli utenti potranno creare il Profilo operatore, importando dati dal Registro delle Imprese, da Indice PA o da altre fonti di dati pubblici, e aggiungendo le informazioni necessarie.

Registro di carico e scarico dei rifiuti

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico.

Dalla data di iscrizione al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei nuovi modelli di registro di carico e scarico saranno effettuate in modalità digitale.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto a partire dal 4 novembre 2024 un servizio di stampa del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo. Questi documenti dovranno essere convalidati presso le Camere di Commercio. Il servizio sarà fruibile attraverso il portale RENTRI senza necessità di ulteriori registrazioni.

Per gli operatori ai quali non è richiesto iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025, la versione cartacea del registro deve essere convalidata presso la CCIAA prima di fare qualsiasi annotazione, anche oltre questa data.

Dal 23 gennaio 2025, sarà disponibile anche la convalida digitale per i Formulari di Identificazione dei Rifiuti e per i registri di carico e scarico tramite i servizi del RENTRI. L'uso dei nuovi formati di registro digitale (FIR) sarà obbligatorio a partire dal 13 febbraio 2025.

Deleghe

L'articolo 18 del decreto 4 aprile 2023, n. 59, consente ai produttori iniziali di rifiuti di trasferire determinati obblighi legati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti. Questi compiti possono essere affidati alle loro associazioni di categoria nazionali, a società di servizi affiliate, o ai responsabili dei servizi di raccolta.

A tal fine, i delegati devono iscriversi a una specifica sezione del RENTRI, confermando il rispetto dei criteri operativi specificati nell'articolo 21 del DM 4 aprile 2023.

Produttori di rifiuti non pericolosi, area riservata

Dal 15 dicembre 2024 sarà attiva un'area dedicata esclusivamente ai produttori di rifiuti non pericolosi che non necessitano di iscrizione al RENTRI. Questo spazio consentirà alle aziende di generare e far validare il formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Possono usufruire di questa area:

  • imprese e enti che producono rifiuti non pericolosi secondo l'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.lgs. n. 152/2006, con un organico fino a 10 dipendenti;
  • imprese e enti che generano tipi di rifiuti non pericolosi non inclusi nelle categorie citate nelle lettere c), d) e g) dell'articolo 184, comma 3;
  • produttori individuali di rifiuti non pericolosi che non fanno parte di un'organizzazione imprenditoriale o entità.

Sanzioni

Per mancata o non conforme iscrizione al RENTRI, l'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce una multa amministrativa che varia da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

Se l'iscrizione viene effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito, le sanzioni vengono ridotte di un terzo.

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