Rimborso Iva anche con nota di variazione anticipata
Pubblicato il 13 ottobre 2020
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Due Spa, nella qualità di socie al 50% di una Srl estinta e cancellata a seguito di liquidazione volontaria, avevano adito la Commissione Tributaria provinciale per opporsi al diniego di rimborso del credito Iva vantato dalla Srl estinta nei confronti di una propria cliente.
Sia in primo che in secondo grado le relative doglianze erano state rigettate sul presupposto dell’illegittimità dell’emissione della nota di variazione a credito – presupposto per la richiesta di rimborso dell’imposta versata senza causa – prima della chiusura della procedura concorsale.
Le due società si erano quindi rivolte alla Suprema corte, lamentando violazione e falsa applicazione della normativa di settore, che – avevano spiegato – non subordinerebbe la detrazione di imposta e il conseguente rimborso alla emissione della nota successivamente alla conclusione del fallimento.
Il rimborso del credito Iva sarebbe ossia possibile, sussistendone le condizioni sostanziali comprovate dalla documentazione contabile, anche in assenza di dichiarazione annuale.
Variazione prima della chiusura del fallimento: mera irregolarità
Con ordinanza n. 21999 del 12 ottobre 2020, la Corte di cassazione ha giudicato fondato tale motivo, dopo aver ricostruito tutti i passaggi della vicenda in esame.
La Srl, poi cancellata a seguito di liquidazione volontaria, vantava un credito a titolo di Iva nei confronti di altra società, dichiarata fallita.
Insinuatasi nel passivo di quest’ultima, alla creditrice era stata corrisposta, in sede di riparto, solo una parte del credito, tanto che, una volta dichiarato chiuso il fallimento, le due spa ricorrenti avevano presentato domanda di rimborso dell’Iva residua, istanza che era stata però rigettata in quanto la nota di variazione di riferimento era stata emessa in epoca anteriore alla chiusura fallimentare.
L’Agenzia delle Entrate, che non aveva minimamente messo in discussione la sussistenza del diritto al rimborso, lo aveva tuttavia aveva negato solo per via della irregolarità consistente nella effettuazione della variazione prima della chiusura del fallimento.
Secondo la Suprema corte, invece, il diritto al rimborso non sorge con la formale emissione della nota di variazione in attivo, trovando la sua genesi nel mancato soddisfacimento del credito vantato nei confronti del cedente, evento che, nel caso in esame, aveva avuto definitiva certificazione con la chiusura della procedura fallimentare apertasi in capo al cessionario debitore.
L’istanza di rimborso era stata proposta successivamente alla chiusura del fallimento e, quindi, qualora si era verificato il presupposto giuridico e sostanziale – costituito dalla definitiva e certa inesigibilità del credito – legittimante il recupero dell’Iva.
La circostanza, poi, che la formalità della variazione, comunque assolta, fosse stata anticipata rispetto alla chiusura della srl, risolvendosi in una mera irregolarità, non comportava la perdita del diritto di recuperare l’imposta versata anticipatamente attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione.
In definitiva, non poteva configurarsi, nel caso esaminato, alcuna anticipazione dell’effetto restitutorio dell’Iva rispetto al momento in cui l’insoluto si era cristallizzato.
Il ricorso è stato dunque accolto senza rinvio, con accoglimento dell’originario ricorso proposto dalle contribuenti.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: