Obbligo informativo sul reddito pagato dalle multinazionali: dettagli

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Obbligo informativo sul reddito pagato dalle multinazionali: dettagli

Ha trovato posto nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024 il decreto legislativo n. 128/2024, di recepimento della direttiva 2021/2101 UE, concernente la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Vien dunque attuato un regime di trasparenza che riguarda le imprese e i gruppi multinazionali chiamate dal 2024 a dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno di ciascun Stato membro - CBCR (Country by Country Reporting) - della UE.

La nuova normativa si innesta in quella prevista da un altro decreto legislativo: il n. 139 del 18 agosto 2015, recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, e che ha modificato la direttiva 2006/43/CE e abrogato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Il decreto legislativo 128 del 4 settembre 2024 apporta una modifica al decreto n. 139/2015 aggiungendo il nuovo Capo 1-bis. Questo capitolo, denominato "Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE", integra le precedenti disposizioni contenute nel Capo 1, che obbligano le grandi società e i grandi gruppi a pubblicare una relazione sui pagamenti effettuati ai governi.

Soggetti interessati e non

Come specificato dalla normativa, l’obbligo è a carico:

  • delle società capogruppo se i ricavi consolidati superano i 750 milioni di euro alla chiusura del bilancio consolidato per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi;
  • delle società autonome se i ricavi superano i 750 milioni di euro alla chiusura del bilancio per entrambi gli ultimi due esercizi finanziari consecutivi;
  • della società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo se, secondo la legislazione applicabile, i ricavi su base consolidata superano i 750 milioni di euro alla data di chiusura del bilancio consolidato per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi.

Tenute sono anche le succursali, se l'impresa che l'ha aperta rientra in una delle seguenti categorie:

  • appartiene a un gruppo che non include società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo, e i ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato superano i 750 milioni di euro per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi;
  • è impresa autonoma e i suoi ricavi risultanti dal bilancio consolidato superano i 750 milioni di euro per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.

Ne sono escluse invece le seguenti entità:

1. imprese capogruppo, se i ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio, sono inferiori a 750 milioni di euro per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi;

2. imprese autonome se i ricavi, alla data di chiusura del bilancio, sono inferiori a 750 milioni di euro per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi;

3. società controllate da un'impresa capogruppo di un paese terzo, se i ricavi consolidati, determinati secondo la legislazione applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato sono inferiori a 750 milioni di euro per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi;

4. succursali se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio dell'impresa che l'ha aperta, come sopra definito, sono inferiori a 750 milioni di euro per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.

Inoltre, il nuovo art. 5-quater (Esenzioni ed equivalenza) del Capo I, stabilisce che gli obblighi di comunicazione non si applicano nei seguenti casi:

  1. ai soggetti che sono destinatari delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (soggetti a vigilanza di Banca d’Italia);
  2. alle società capogruppo e alle loro partecipate, incluse le loro succursali, se queste sono stabilite o operano con una sede fissa di attività economica in un unico Stato membro, senza presenza in altre giurisdizioni fiscali;
  3. alle società autonome, incluse le loro succursali, se queste sono stabilite o operano con una sede fissa di attività economica in un unico Stato membro, senza presenza in altre giurisdizioni fiscali;
  4. alle società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo, se questa impresa capogruppo redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella richiesta.

Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito

L'articolo 5-quinquies specifica il contenuto delle comunicazioni relative alle imposte sul reddito che devono effettuare gli enti sopra indicati; nel caso delle società capogruppo, devono includere dettagli per tutte le società all'interno del perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario di riferimento.

Dettagli richiesti nella comunicazione

1. Informazioni generali

   - nome dell'impresa tenuta all'obbligo

   - esercizio finanziario di riferimento

   - valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione.

2. Per le società capogruppo

   - elencazione delle imprese incluse nel consolidamento

   - indicazione separata delle imprese stabilite nell'Unione Europea e quelle in giurisdizioni fiscali non cooperative.

3. Descrizione dell'attività svolta

   - breve descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese.

4. Informazioni sui dipendenti

   - numero di dipendenti, calcolato su base equivalente a tempo pieno.

5. Ricavi

   - totale dei ricavi, inclusi quelli derivanti da transazioni con parti correlate

   - per enti che non adottano i principi contabili internazionali, i ricavi includono specifiche voci del Codice civile

   - per enti che adottano i principi contabili internazionali, i ricavi sono definiti secondo tali principi, escluse certe rettifiche e dividendi.

6. Utile o perdita

   - importo dell'utile o della perdita al lordo delle imposte sul reddito.

7. Dettagli delle imposte per giurisdizione fiscale

   - imposta sul reddito maturata durante l'esercizio, senza considerare imposte differite o accantonamenti

   - imposta sul reddito effettivamente versata durante l'esercizio, inclusa qualsiasi ritenuta alla fonte.

8. Utili non distribuiti

   - importo degli utili non distribuiti al termine dell'esercizio.

Queste disposizioni permettono di ottenere una trasparenza fiscale significativa e sono particolarmente rilevanti per le imprese che operano su scala multinazionale, richiedendo una dettagliata divulgazione delle imposte pagate in diverse giurisdizioni.

Pubblicazione e accessibilità

Per quanto riguarda la pubblicazione e l'accessibilità delle comunicazioni relative alle imposte sul reddito va sottolineato che il deposito e la pubblicazione vanno eseguite entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio dell'esercizio per cui è stata redatta la comunicazione, che va:

  • depositata presso l'ufficio del registro delle imprese dove è situata la sede o la stabile rappresentanza dell'impresa. La comunicazione depositata deve anche indicare che è stata pubblicata sul sito internet dell'entità che l'ha redatta;
  • pubblicata sul sito internet dell'impresa che è tenuta a redigerla, assicurando l'accesso gratuito. Deve essere disponibile in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata in ambito finanziario internazionale.

La comunicazione deve rimanere disponibile al pubblico sul sito internet per un periodo di cinque anni consecutivi dalla data della sua prima pubblicazione.

Responsabilità

 La responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia correttamente redatta e pubblicata secondo le disposizioni del decreto, spetta agli amministratori della società.

L'organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del decreto e di riferire sull'adempimento di queste disposizioni nella relazione annuale all'assemblea degli azionisti.

Inoltre, il revisore legale ha il compito di:

a) verificare se sussista l'obbligo di redigere la comunicazione sulle imposte sul reddito a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello in esame;

b) confermare che gli amministratori abbiano predisposto e pubblicato la comunicazione sulle imposte sul reddito, come richiesto dall'articolo 5-quinquies, se ciò è previsto dalla relazione del revisore.

Decorrenza dell’obbligo di comunicazione

Quanto previsto dal decreto legislativo n. 128 del 4 settembre 2024 si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.

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