Nuovo codice doganale: primi chiarimenti su sanzioni amministrative

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Nuovo codice doganale: primi chiarimenti su sanzioni amministrative

Il decreto legislativo n. 141/2024 ha compiuto un riordino completo del sistema doganale italiano che comprende anche la materia sanzionatoria.

L'Agenzia delle Dogane con circolare del 28 ottobre 2024, n. 22, fornisce alcuni importanti chiarimenti in materia di sanzioni amministrative, per rispondere ai primi dubbi applicativi emersi a seguito del varo della riforma doganale.

Contrabbando per dichiarazione infedele: precisazioni

Il contrabbando per dichiarazione infedele - articolo 79 del Codice doganale dell'Unione (DNC) - può verificarsi non solo a causa di indicazioni imprecise degli elementi che costituiscono l'obbligo doganale, ma anche quando i diritti doganali sono calcolati erroneamente. Per esempio, ciò può accadere se si utilizza un'aliquota errata per il calcolo dei dazi doganali o dell'IVA.

Per “diritti di confine dovuti” si intendono i diritti che, a seguito del controllo, la parte è tenuta a corrispondere in più a qualsiasi titolo, rispetto a quelli dichiarati.

Dichiarazione doganale composta da più articoli

Con il vecchio sistema, il problema principale riguardava le difficoltà nell'applicare il sistema sanzionatorio quando la dichiarazione doganale includeva più articoli. In particolare, si affrontava la situazione complessa dell'accertamento doganale che comportava una nuova determinazione dei diritti di confine per vari articoli all'interno della stessa dichiarazione, identificando al contempo discrepanze sia positive che negative, e di conseguenza, diritti sia dovuti che non dovuti.

Sul punto va ricordata la decisione della Corte Suprema di Cassazione - sentenza n. 25509 del 12 novembre 2020 – sulla violazione del limite del 5% tra il valore dichiarato e quello accertato.

Questa sentenza stabilisce che, nel caso di una dichiarazione doganale cumulativa che coinvolge multiple partite di merci, l'analisi deve considerare tutte le partite di merce come un insieme unico all'interno della dichiarazione.

Dal punto di vista delle sanzioni, la Corte ha chiarito che ci saranno tante violazioni quante sono le partite di merce che hanno contribuito a superare il limite del 5%, configurando così una forma di concorso formale omogeneo. Di conseguenza, è applicabile il principio del cumulo giuridico, secondo cui le sanzioni per tutte le violazioni correlate possono essere combinate in un'unica misura punitiva più severa, mantenendo l'aderenza ai principi del diritto unionale.

Detto principio risulta applicabile anche in relazione al nuovo sistema sanzionatorio delle DNC.

Vediamo come.

In primo luogo, l'ufficio doganale deve calcolare i diritti di confine realmente dovuti dopo un controllo. Inizialmente, si confronta il totale dei diritti dichiarati e liquidati dal soggetto con quelli risultanti dall'accertamento. Questa operazione viene eseguita attraverso un calcolo algebrico che tiene conto sia degli incrementi che delle diminuzioni emersi dall'accertamento.

Ecco le sanzioni in base ai risultati di un accertamento doganale relativo ai diritti dovuti.

1. Nel caso i diritti totali dovuti siano pari o inferiori ai diritti dichiarati, viene applicata una sanzione amministrativa come previsto dall'articolo 96 comma 4 delle Disposizioni Nazionali Complementari (DNC). La sanzione varia da 150 euro a 1.000 euro e viene applicata una sola volta, indipendentemente dal numero di articoli che hanno mostrato variazioni a seguito dell'accertamento.
2. Se, invece, emerge una differenza positiva tra i diritti dovuti e quelli dichiarati, è necessario considerare separatamente i saldi di ciascun diritto di confine. Questo significa che ogni diritto di confine deve essere valutato singolarmente per determinare le sanzioni appropriate, piuttosto che considerare il totale aggregato.

Questa distinzione è importante perché implica un approccio più attebno e specifico nel calcolo delle sanzioni quando i diritti effettivamente dovuti superano quelli dichiarati, rispetto al caso in cui sono pari o inferiori, dove la sanzione è più standardizzata e limitata.

Per il rispetto del principio di proporzionalità, qualora dal calcolo dei diritti di confine distintamente considerati si determinino saldi sia positivi che negativi, ai fini del calcolo dei diritti dovuti, i saldi negativi devono essere sottratti ai saldi positivi.

In situazioni dove avviene una correzione di una dichiarazione doganale che coinvolge numerosi articoli, se la somma totale dei diritti di confine accertati ammonta a 1.000 euro, si applicherà una sanzione amministrativa secondo l'articolo 96. Tuttavia, se la differenza raggiunge o supera i 10.000 euro, si applicherà l'articolo 79 delle Disposizioni Nazionali Complementari (DNC), ossia la sanzione per il contrabbando per infedele dichiarazione.

In ogni situazione, l'Agenzia delle Dogane specifica che è necessario applicare il principio del cumulo giuridico come previsto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 472/97, oppure, se risulta più vantaggioso, il cumulo materiale.

Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa

La circolare n. 22 del 28 ottobre 2024 fa presente che l'articolo 112 delle disposizioni complementari consente agli autori di infrazioni di estinguere reati di contrabbando che prevedono come pena esclusivamente una multa, senza specificare altre condizioni o limiti di tempo per l'utilizzo di questa opzione.

Contemporaneamente, l'articolo 88 dettaglia le condizioni che aggravano i reati di contrabbando, inclusa la possibilità di aggiungere una pena carceraria. Tale aggravante si applica quando il reato è perpetrato seguendo modalità particolari o quando l'importo economico coinvolto nel reato supera determinate soglie. In particolare, una pena detentiva fino a tre anni può essere aggiunta se il valore di uno qualsiasi dei diritti di confine individuati supera i 50.000 euro, come stabilito nel comma, 3 dell'articolo 88.

Nei casi di contrabbando dove nessun diritto di confine individuato eccede i 50.000 euro e in assenza di altre circostanze aggravanti, l’autore può usufruire dell'opzione fornita dall'articolo 112. È rilevante notare che l'accesso a questa facilitazione non è soggetto a scadenze, permettendo di attivarla anche se un procedimento penale è già in corso.

NOTA BENE: La parte, inoltre, può fare ricorso al ravvedimento operoso.

Quando è fattibile estinguere il reato pagando esclusivamente una multa, i verbali di constatazione, sia per infrazioni avvenute all'interno che all'esterno degli spazi doganali, non sono inviati all'Autorità giudiziaria competente se l'interessato ha estinto il reato.

Tuttavia, qualora l’estinzione del reato non sia ancora intervenuta, l’ufficio può procedere comunque alla trasmissione del processo verbale all'Autorità. Ciò, comunque non impedisce che si possa accedere all’istituto dell’articolo 112 successivamente all’inoltro.

Entro un periodo di 30 giorni dall'avviso del PVC, se l'Agenzia non decide di archiviare il verbale di constatazione dopo aver considerato le osservazioni rilevanti, procederà a informare l'Autorità giudiziaria competente.

Confisca

L’estinzione del reato non prevede l’automatica applicazione della confisca.

L'utilizzo dell'opzione di estinzione del reato da parte del responsabile non preclude all'Ufficio doganale la possibilità di confiscare le merci che potrebbero già essere state sequestrate. Dato che l'estinzione del reato implica l'attuazione di una sanzione amministrativa, nei casi trattati secondo l'articolo 112 per infrazioni delineate nell'articolo 79 (contrabbando per dichiarazione infedele), sono considerate applicabili le cause di esclusione della confisca come specificato nell'articolo 96, comma 9.

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