Novità sulla compilazione della Certificazione Unica 2025
Pubblicato il 13 febbraio 2025
In questo articolo:
- Principali novità del modello CU 2025 - Sintesi
- Struttura della CU 2025 e termini di invio
- Tipologia di flussi e aspetti sanzionatori
- Novità CU 2025 – Lavoratori frontalieri
- Novità CU 2025 – Fringe benefit 2024
- Novità CU 2025 – Trattamento integrativo speciale
- Novità CU 2025 – Detassazione Mance
- Novità CU 2025 – Bonus Natale
- Novità CU 2025 – AUU
- Novità CU 2025 – Redditi lavoro sportivo
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Al via la predisposizione della Certificazione Unica 2025. Il nuovo modello è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9454 del 15 gennaio 2025.
I sostituti d’imposta sono chiamati a predisporre e trasmettere all’Amministrazione Finanziaria i dati fiscali e previdenziali relativi al periodo d’imposta 2024, rispettando le tre scadenze previste:
- 17 marzo 2025 (16 marzo, prorogato, perché domenica), per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi;
- 31 marzo 2025, per i redditi di lavoro autonomo abituale rientranti nell’esercizio di arte o professione;
- 31 ottobre 2025 ovvero entro il termine di trasmissione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per i redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello precompilato.
Molteplici sono le novità e le conferme che caratterizzeranno il flusso della CU 2025: dai dati inerenti ai c.d. lavoratori frontalieri svizzeri ai fringe benefits, dalle somme detassate per premi di risultato e mance al c.d. Bonus Natale. In ambito sportivo, sono confermate le istruzioni per le collaborazioni coordinate e continuative, ma cambiano le causali per i redditi di lavoro autonomo a decorrere dal 31 luglio 2024, in ragione delle modifiche operate all’art. 53, comma 2, lett. a), TUIR.
Si rammenta che sono obbligati alla trasmissione della certificazione tutti coloro che, nel periodo d’imposta 2024, hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, nonché coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi INAIL.
Principali novità del modello CU 2025 - Sintesi
Nel modello CU 2025, possiamo annoverare le seguenti rilevanti novità:
- ai punti 42 e 46, della sezione dati anagrafici - nuove specifiche per i lavoratori frontalieri svizzeri;
- ai punti da 451 a 454 - abbattimento delle imposte previsto per i redditi prodotti in Italia dai frontalieri Svizzeri, in applicazione dell’accordo del 23 dicembre 2020, ratificato con la legge 13 giugno 2023, n. 83;
- ai punti 474 e 475 - fringe benefit e maggiori soglie di esenzione rispetto a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, in applicazione dell’art. 1, comma 16, legge di Bilancio 2024;
- al punto 479 - trattamento integrativo speciale riconosciuto ai lavoratori del comparto turistico, ricettivo e termale;
- ai punti da 651 a 663 - detassazione mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico da assoggettare a imposta sostitutiva;
- ai punti da 671 a 673 - prestazioni aggiuntive del personale sanitario;
- ai punti da 721 a 731 – dati relativi al c.d. Bonus Natale, ovvero all’indennità sulla tredicesima mensilità prevista dall’art. 2-bis, decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
- ai punti da 791 a 805, il nuovo “spazio” dedicato ai dati relativi all’Assegno Unico e Universale (compilazione esclusiva dell’Istituto previdenziale).
Struttura della CU 2025 e termini di invio
La struttura del modello rimane pressoché invariata rispetto agli anni precedenti e si comporrà delle seguenti sezioni:
- Frontespizio, nel quale vanno riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, i dati del sostituto d’imposta, i dati del legale rappresentate firmatario della comunicazione, la firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT, ove sono indicate le informazioni riguardati la ricezione in via telematica dei dati relativi al modello 730-4, resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2025, composta da molteplici campi e sezioni, nei quali vanno riportati i dati fiscali e previdenziali inerenti ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché l’assistenza fiscale eventualmente prestata, ovvero i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi.

- i dati del sostituto d’imposta richiedente;
- il protocollo telematico del modello 770 presentato l’anno precedente;
- il protocollo della Certificazione Unica contenente il quadro CT, ovvero del precedente CSO, comunque reperibile nel cassetto fiscale del sostituto d’imposta alla sezione Comunicazioni > Modello 730-4;
- la specifica di destinazione per la comunicazione dei dati inerenti al modello 730-4.
Rilevanti novità si registrano con riferimento ai termini di invio delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate. Tutti coloro che hanno corrisposto somme o valori assoggettati a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 33, comma 4, D.P.R. n. 42/1988, dell’art. 21, comma 15, L. n. 449/1197 e dell’art. 11, L. n. 413/1991, ovvero coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali o premi assicurativi Inail, dovranno trasmettere all’Amministrazione Finanziaria entro il:
- 17 marzo 2025, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
- 31 marzo 2025, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale (ex art. 2, comma 5, decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, di modifica all’art. 4, comma 6-quinques, D.P.R. 22 luglio 1988, n. 322);
- 31 ottobre 2025, ovvero entro il termine di invio della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), le certificazioni inerenti ai redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello precompilato.

Quanto alle modalità di invio, rimane invariata la possibilità del sostituto d’imposta di suddividere il flusso telematico, inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT, le certificazioni uniche dei redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente da quelle relative al lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi. È altresì possibile che vi siano più flussi telematici distinti anche nel caso di invio delle sole certificazioni uniche inerenti ai dati del lavoro dipendente, laddove ciò risulti più agevole per il sostituto.

- direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato.
- rilasciare al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione, l’originale della Certificazione e la copia attestante l’avvenuto ricevimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per i cinque anni successivi (ex art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Tipologia di flussi e aspetti sanzionatori
Nella compilazione del frontespizio, oltre ai dati del soggetto che effettua la comunicazione, sarà possibile specificare se si tratta di un invio ordinario, sostitutivo o di annullamento.
In particolare, andrà barrata la casella:
- annullamento, nelle ipotesi in cui il sostituto d’imposta, prima della scadenza del termine di presentazione, intenda annullare una CU già presentata;
- sostituzione, nei casi in cui il sostituto d’imposta, prima della scadenza del termine di presentazione, intenda modificare una CU già presentata.
Quando, dunque, il sostituto deve sostituire o annullare una certificazione già validamente trasmessa, sarà necessario predisporre una “nuova” comunicazione contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o sostituire.

Si rammenta che nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’art. 2, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza.
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, sempreché inviato entro il termine di trasmissione, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio entro i cinque giorni successivi. Diversamente, per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata si applicherà, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la sanzione pari ad euro 100,00, fino a un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Laddove la certificazione venga correttamente trasmessa entro sessanta giorni dall’ordinaria scadenza, la sanzione sarà ridotta di un terzo (complessivi euro 33,33), con tetto massimo per sostituto fissato a euro 20.000.
Novità CU 2025 – Lavoratori frontalieri
Per i lavoratori frontalieri le novità sono correlate al nuovo accordo firmato il 23 dicembre 2020, ratificato dalla legge 13 giugno 2023, n. 83, che, richiamando l’art. 15, della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, sancisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è stata prestata l’attività lavorativa, mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali.
Detta disposizione ha impatti sia sui dati anagrafici (punti 42 e 46), sia nei successivi punti da 451 a 454, della sezione Altri dati, del modello CU 2025. Quest’ultimi dovranno indicare, rispettivamente, l’abbattimento, fino a un massimo del 20%, in base a quanto previsto dal predetto accordo, relativo alle ritenute, alle addizionali regionali, alle addizionali comunali, anche in acconto, di cui ha beneficiato il frontaliere svizzero.
Nei successivi punti 455 e 456, invece, dovranno essere indicati i redditi derivanti dada un contratto a tempo indeterminato o determinato, corrisposti al lavoratore dipendente residente nel territorio dello Stato, che presta in via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi. Tali importi dovranno essere considerati al lordo della quota esente, pari a 10.000 euro.
Novità CU 2025 – Fringe benefit 2024
Similarmente a quanto già avvenuto nei precedenti modelli, i campi 474 e 475 sono dedicati alle erogazioni in natura che concorrono al limite di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.

Il maggior limite si raddoppia nel caso di lavoratori dipendenti con figli, anche adottivi o affidati, che si trovino – come autocertificato – nelle condizioni di cui all’art. 12, comma 2, TUIR, e, dunque:
- che non abbiano percepito un reddito superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
- che non abbiano percepito un reddito superiore a 4.000,00 euro, al lordo degli oneri deducibili, se di età non superiore a ventiquattro anni.
Nella Certificazione Unica 2025, pertanto, le novità previste dalla legge di Bilancio 2024 in materia di fringe benefit, andranno indicate:
- al punto 474, se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non ha concorso alla formazione del reddito imponibile è inferiore o uguale a 1.000 euro;
- al punto 475, se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non ha concorso alla formazione del reddito imponibile è inferiore o uguale a 2.000 euro.
In entrambe le ipotesi, laddove il valore complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati superi la soglia di esenzione prevista dalla disciplina vigente per il periodo d’imposta 2024, l’intero importo sarà assoggettato ad imposizione fiscale ordinaria. A tal fine, si evidenzia che il limite in argomento può essere raggiunto anche mediante concorrenza di più beni o servizi concessi, e anche con riferimento a più sostituti nel medesimo periodo d’imposta.
Novità CU 2025 – Trattamento integrativo speciale
Il trattamento speciale e/o detassazione delle prestazioni rese per lavoro notturno o straordinario festivo, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, per i dipendenti delle imprese del settore turistico/alberghiero (art. 1, comma 21, legge 30 dicembre 2023, n. 13), pari al 15% delle retribuzioni correlate a tali prestazioni, dovrà essere indicato al punto 479.

Novità CU 2025 – Detassazione Mance
Per quanto attiene, invece, la detassazione delle mance, il cui trattamento è riservato ai lavoratori del settore privato dipendenti di imprese ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le informazioni andranno riportate ai seguenti punti:
- al punto 651, il reddito di lavoro dipendente derivante da prestazioni rese nel settore turistico nell’anno precedente (ivi incluso il valore delle mance), anche in assenza di percezione di dette erogazioni liberali;
- al punto 652, l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva (limite 25% del reddito derivante dalle prestazioni rese nel comparto turistico-alberghiero);
- al punto 653, l’imposta sostitutiva del 5%, da calcolare sul precedente punto 652;
- al punto 655, l’importo delle mance assoggettate ad imposizione fiscale ordinaria.
Ai punti da 656 a 663, invece, vanno indicati i dati relativi alle mance eventualmente erogate da altri sostituti.

Novità CU 2025 – Bonus Natale
L’art. 2-bis, decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto legge 14 novembre 2024, n. 167, ha previsto, per l’anno 2024, l’erogazione di una indennità correlata alla tredicesima mensilità, di importo massimo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito imponibile per i lavoratori dipendenti che soddisfano i seguenti requisiti:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- almeno un figlio nelle condizioni reddituali di cui all’art. 12, comma 2, TUIR;
- imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR.
La predetta indennità, denominata anche Bonus Natale, troverà collocazione nel nuovo modello CU 2025 ai seguenti punti:
- al punto 721, il reddito di lavoro dipendente utile a verificare che l’imposta calcolata sia di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR, avendo cura di sommare anche quei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva, come premi di risultato detassati e mance detassate;
- al punto 723, l’indennità erogata dal sostituto d’imposta;
- al punto 724, l’indennità che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato;
- al punto 726, il numero di giorni di lavoro dipendente che hanno concorso a quantificare il bonus spettante, tendenzialmente pari ai giorni di detrazione ex art. 13, comma 1, TUIR.
Al riguardo si evidenzia che il punto 726 va compilato esclusivamente nel caso in cui il valore sia diverso da quanto riportato al punto 6 della sezione Dati fiscali. In tal caso, sarà necessario riportare, tra le annotazioni, il codice CI, evidenziando la data di inizio e di cessazione di ciascun rapporto di lavoro nel periodo d’imposta 2024.
Nei punti da 727 a 730 dovranno, invece, essere riportati i dati già presenti ai precedenti punti da 721 a 725, ma erogati da un altro sostituto, il cui codice fiscale andrà indicato al successivo punto 731.
Novità CU 2025 – AUU
Un breve cenno merita il nuovo “spazio” riservato ai dati dell’Assegno Unico Universale (AUU), che dovrà essere valorizzato esclusivamente dall’INPS.
L’area in argomento comprende i punti da 791 a 805 ed è destinata a raccogliere i dati anagrafici dei figli e dei genitori. Lo scopo è agevolare l’Agenzia delle Entrate nella predisposizione della dichiarazione precompilata. I dati che saranno indicati dall’Istituto previdenziale corrispondono a quelli in suo possesso al 31 dicembre di ogni anno.
Novità CU 2025 – Redditi lavoro sportivo
Per i lavoratori sportivi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico, non si registrano particolari modifiche rispetto allo scorso anno. Per coloro che percepiscono redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, andranno compilati i seguenti campi:
- punti 781 e 784, importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro;
- punti 782 e 785, importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro.
- punti 783 e 786, redditi già riportati nei punti 1 e 2, che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività professionistiche.
Per tale flusso andrà eventualmente compilata anche la nuova sezione 3-bis, della parte previdenziale dedicata alla gestione separata dei parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate (punti 53-62).
Per quanto attiene, invece, i lavoratori autonomi sportivi sono previste alcune modifiche:
- eliminata la tipologia reddituale “N1”, relativa alle indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023, in relazione all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e ai rapporti di collaborazione amministrativo gestionale.
Per le prestazioni rese fino al 30 luglio 2024, occorrerà utilizzare:
- la tipologia reddituale “N2”, per i redditi derivanti da prestazioni sportive il cui contratto sia diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa ex d.lgs. n. 36/2021, e quindi, per i redditi di lavoro autonomo in forza dell’art. 53, comma 2, lett. a), vigente fino al 30 luglio 2024 (sportivi professionisti assimilati);
- la tipologia reddituale “N3”, per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa ex d.lgs. n. 36/2021, che prevede particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, anch’esso in vigore fino al 30 luglio 2024 (sportivi dilettanti assimilati);
- la tipologia reddituale “A” per gli sportivi professionisti o dilettanti abituali (con Partita Iva), avendo cura, per questi ultimi di evidenziare al campo 6 il codice “20”, espressamente dedicato alle prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR, per i quali l’art. 36, comma 6, d.lgs. n. 36/2021, prevede la non concorrenza alla base imponibile per un importo annuo di 15.000 euro;
Per le prestazioni rese post 30 luglio 2024, a seguito dell’abrogazione della lett. a), comma 2, art. 53, TUIR, ad opera dell’art. 3, decreto legge n. 71/2024, si utilizzeranno:
- tipologia reddituale “A” per gli sportivi professionisti abituali;
- tipologia reddituale “A”, con codice 20, al campo 6, per gli sportivi dilettanti abituali;
- tipologia reddituale “M” per le eventuali prestazioni di lavoro autonomo non esercitate in modo abituale.
QUADRO NORMATIVO Agenzia delle Entrate – Provvedimento Direttore n. 9454 del 15 gennaio 2024 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 |
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