Nona salvaguardia, le istruzioni INL
Pubblicato il 09 febbraio 2021
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Con la nota n. 860 del 5 febbraio 2021, l’INL ha fornito le prime indicazioni in merito alla nona procedura di salvaguardia disposta dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). In particolare, si prevede: la costituzione di Commissioni presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per l’esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici, le fasi e modalità operative, nonché lo schema di istanza e dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Nona salvaguardia, i beneficiari
I beneficiari della nona salvaguardia sono i lavoratori che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011.
Più specificatamente trattasi di lavoratori:
- il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali ex art. 410-411 e 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- in congedo per assistere i figli con disabilità grave;
- con contratto di lavoro a tempo determinato e in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico.
Nona salvaguardia, presentazione delle istanze
Per accedere alla nona salvaguardia è necessario produrre apposita istanza all’ITL competente, entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.
Le istanze potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), ai competenti ITL all’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite raccomandata A/R.
La domanda di accesso ai benefici dovrà contenere:
- gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale);
- gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio;
- l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi.
In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.
Inoltre, i soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale, unitamente all’istanza dovranno produrre:
- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del Dpr. n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- copia dell’accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
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