No all’accertamento automatico fondato sugli studi di settore

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L’applicazione degli studi di settore non deve essere fatta in modo automatico, cioè senza accertare e valutare l’attività economica svolta dal contribuente. A ribadirlo e la Ctp di Milano, con la sentenza n. 132 del 21 maggio scorso, depositata in segreteria il 3 luglio 2009. Il contribuente, un intermediario del commercio, aveva contestato un accertamento per presunte omissioni di ricavi e di reddito, sostenendo che l’errore era stato fatto dal momento che il Fisco aveva operato un’azione di verifica della capacità contributiva senza basarsi sulla ricchezza reale del contribuente ma bsandosi su quella fittizia. Ribadendo le indicazioni della Suprema Corte di cassazione, che ha dichiarato illegittimo l’accertamento basato solo sugli studi, anche per la Commissione tributaria di Milano gli studi non sono di per sé strumento sufficiente a emettere un accertamento e la presunta omissione dei ricavi e del reddito deriva proprio da un’azione di controllo operata mediante l’applicazione degli studi.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 26 – Con la ritenuta salvi gli agenti monomandatari – Morina

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