Nelle modifiche alle istruzioni di Unico 2012 entrano anche le novità Ace

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L’agevolazione Ace è stata pensata dal decreto "Salva Italia" con lo scopo di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. La deduzione Ace (aiuto alla crescita economica) può essere utilizzata già in Unico 2012.

A tal fine, con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del decreto del Ministero dell’Economia del 14 marzo 2012, è stato completato il quadro normativo di riferimento; mentre, con il successivo provvedimento dell’agenzia delle Entrate, datato 18 maggio 2012, sono state modificate le istruzioni di Unico 2012.

Nello specifico, tra le novità si evidenzia che il patrimonio netto da assumere come limite massimo per il calcolo dell’ACE deve essere comprensivo dell’utile o della perdita di esercizio; l’utile deve essere considerato ipotizzando un carico fiscale non influenzato dall’ACE.

Per recepire tali novità, al rigo RS 37 del modello Unico PF 2012 sono state aggiunte due caselle, necessarie per correggere la rideterminazione dell'imposta lorda delle persone fisiche che beneficiano dell'agevolazione. C’è da evidenziare che l’agevolazione Ace per le persone fisiche e le società di persone in sede di dichiarazione dei redditi presenta un percorso diverso, che ora si vuole correggere proprio per evitare una disparità di trattamento tra i due oggetti indicati.

Pertanto, con le modifiche apportate alle istruzioni del suddetto modello, è stato fatto in modo che nel modello Unico delle persone fisiche l'agevolazione pari al 3% del patrimonio netto finale, nei limiti del reddito di impresa, potesse transitare direttamente in riduzione del reddito complessivo nel rigo RN1 e non entrare nel quadro RF relativo al reddito di impresa. Così, in sede di determinazione dell’imposta lorda, si deve risommare l’Ace come se l’agevolazione non esistesse e poi procedere con la determinazione dell’imposta applicando la tabella delle aliquote Irpef anche sull'Ace, togliendo il risultato dall'imposta lorda.

Per quanto riguarda le società di persone, invece, le nuove istruzioni prevedono la scomposizione dell’Ace derivante dalla società di persone, di cui beneficia il socio. Tale parte deve essere annotata distintamente nella casella 11 e sommata all’Ace dell’imprenditore nella casella 10. Dunque, le società di persone quando certificano la quota di reddito che il socio deve imputare nel quadro RH, devono rendere nota anche la quota di agevolazione che serve al socio per la determinazione dell’imposta lorda. Se l’Ace eccede il reddito d’impresa della società di persona, il socio può portarla in deduzione dai propri altri redditi d’impresa, annotandola sempre nel rigo RS37.

APPROFONDIMENTO
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 25 - Nelle società di persone l'Ace deve essere scomposta - Tosoni

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