NASpI e Gestione separata, chiarimenti sulla procedura di domanda
Pubblicato il 10 luglio 2023
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Arrivano dall’Inps gli opportuni chiarimenti in risposta ad alcune difficoltà rappresentate dall’utenza in ordine alla nuova procedura di domanda NASpI; in particolare, l’Istituto si sofferma sulle domande presentate dagli iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335/95.
La materia è oggetto del messaggio n. 2570 del 7 luglio 2023: vediamo di che si tratta, rinviando per un approfondimento all’articolo “NASpI: cambia la procedura di domanda”
Domanda NASpI, nuova procedura
Con precedente messaggio n. 2385/2023 l’Inps aveva comunicato la fine della fase di sperimentazione della nuova procedura di domanda per l’accesso alla NASpI rilasciata, nell’ambito del progetto PNRR n. 2, c.d. Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL; pertanto, la nuova procedura rappresenta ora la modalità esclusiva di presentazione della domanda di NASpI sia per il cittadino che per il Contact Center.
La nuova procedura prevede le seguenti novità:
- modalità semplificata per l’inserimento dei dati;
- riorganizzazione modulare dei quadri della procedura;
- possibilità di visionare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione relativi alla misura, alla durata e al diritto della prestazione;
- nuova schermata che consente di evidenziare eventuali criticità;
- introduzione di controlli automatici in modalità sincrona.
Come si presenta la domanda
La domanda è inoltrata direttamente dal sito istituzionale al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI - Domanda” > “Utilizza il servizio” > “NUOVA DOMANDA”, previa autenticazione con SPID, CNS o CIE.
NASpI e iscritti alla Gestione separata
Con specifico riferimento all’iscrizione alla Gestione separata l’Istituto evidenzia che, se la stessa sia rilevata dai propri archivi, al fine di perfezionare la presentazione della domanda l’assicurato che risulti iscritto ma che abbia cessato i rapporti di lavoro è comunque tenuto a compilare la sezione “Dichiarazione attività lavorativa” indicando, nell’apposito campo “Reddito previsto per il 2023”, il reddito presunto (in tal caso, pari a zero).
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