Mutuo ipotecario per ristrutturazione abitazione principale Detraibilità per il coniuge superstite

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Mutuo ipotecario per ristrutturazione abitazione principale  Detraibilità per il coniuge superstite

Con la risoluzione n. 129/2017, l'Agenzia delle Entrate affronta il caso di un contribuente che ha contratto con il coniuge un mutuo ipotecario destinato alla ristrutturazione dell’abitazione principale.

Con l'interpello proposto all'Amministrazione finanziaria, l'istante chiede di sapere se, in seguito alla morte del coniuge cointestatario del finanziamento e alla successiva voltura del suddetto finanziamento a suo nome, possa detrarsi l'intera quota di interessi passivi, così come accade in caso di morte di un mutuatario contitolare di un contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale.

Partendo da una breve ricostruzione della disciplina in materia di detrazione degli interessi passivi sostenuti in relazione a contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione dell’abitazione principale (Tuir, articolo 15, comma 1-ter), nella risoluzione n. 129 del 18 ottobre 2017, l'Agenzia delle Entrate arriva alla seguente conclusione:

a seguito della morte del coniuge, provveduto alla voltura del finanziamento a suo nome, il contribuente ha diritto ad usufruire della detrazione del 19% sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti.

Per le Entrate, infatti, basta applicare per analogia quanto già sostenuto nella circolare n. 122 del 1° giugno 1999 (punto 1.2.1), in cui si afferma che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo.

Anche se tale orientamento è stato fornito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, la risoluzione n. 129/E/2017 specifica che per motivi di coerenza e sistematicità, lo stesso principio possa applicarsi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l'abitazione principale.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Approfondimento del 7 aprile 2016 - Detrazione interessi passivi su mutui – Moschella

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