Modifiche unilaterali contratti di lavoro Serve la consultazione sindacale

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Modifiche unilaterali contratti di lavoro Serve la consultazione sindacale

La Corte di Giustizia Ue, con due sentenze di contenuto analogo, relative alle cause C-149/16 e C-429/16, affronta le vicende di due ospedali polacchi, che avevano apportato delle modifiche unilaterali svantaggiose ai contratti dei propri dipendenti, senza avvertire del cambiamento tramite una procedura di consultazione sindacale, ma avvisando individualmente i lavoratori interessati.

Violazione diritto comunitario

Secondo la Corte europea, ogni qual volta il datore di lavoro decide di apportare delle modifiche unilaterali ai contratti dei dipendenti, con svantaggio per gli stessi e con una variazione sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni oggettive, lo stesso è obbligato ad avviare la procedura di consultazione sindacale prevista dal diritto comunitario per i licenziamenti collettivi.

Tale obbligo decorre dal momento in cui il datore decide di notificare al lavoratore la variazione del suo contratto di lavoro e non successivamente, dato che la finalità della procedura sindacale è proprio quella di consentire alle parti del rapporto di lavoro di discutere anticipatamente quelle procedure che possono avere un impatto occupazione su più dipendenti.

La variazione del contratto, oltre ad essere svantaggiosa per il lavoratore, deve prevedere una modifica sostanziale degli elementi del contratto di lavoro del dipendente per ragioni oggettive. Le variazioni che non abbiano natura sostanziale, invece, non rientrano nella nozione di modifiche.

Infine, specifica la Corte Ue, l'eventuale licenziamento del lavoratore che non dovesse accettare le variazioni peggiorative delle proprie condizioni, non avrebbe natura disciplinare, bensì si dovrebbe qualificare come un licenziamento di natura oggettiva. Pertanto, i dipendenti licenziati per tali ragioni devono essere tenuti in considerazione ai fini del calcolo del numero complessivo di licenziamenti effettuati; numero che oltre una certa soglia fa scattare l'applicazione delle norme sui licenziamenti collettivi.

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