Stranieri: sì al lavoro nelle more della conversione del permesso

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Il lavoratore straniero può iniziare regolarmente l’attività lavorativa a carattere non stagionale anche nelle more della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale a lavoro non stagionale.

È quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, ampliando di fatto la portata interpretativa dell’art. 5, comma 9-bis del Testo Unico Immigrazione (T.U.I.).

Conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale

A mente dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi e al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato non stagionale.

Il decreto Flussi 2025 (decreto-legge n.145 dell’11 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187), ha introdotto, tra le altre, una importante novità: le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale sono state escluse dal sistema delle quote previste annualmente dai Decreti Flussi. Questo significa che non esistono più limiti numerici per tali conversioni e che esse non sono soggette alla logica del “click day”, il meccanismo che prevede una finestra temporale ristretta per l’inoltro delle domande.

La domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere pertanto presentata in qualunque momento dell’anno e non è soggetta a limiti numerici.

La conversione del permesso, ricorda il Ministero del lavoro, è ammissibile in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, purché rispetti le seguenti condizioni minime:

  • orario settimanale minimo di almeno 20 ore settimanali;
  • nel caso in cui l’offerta riguardi il lavoro domestico, la retribuzione mensile non sia inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

Svolgimento dell’attività lavorativa durante la procedura di rilascio/rinnovo

L’art. 5, comma 9-bis del Testo Unico Immigrazione prevede che il richiedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato possa legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del titolo, a condizione che:

  • la domanda di rilascio o di rinnovo del permesso sia stata presentata entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso;
  • sia stata rilasciata una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

Il legislatore vuole essenzialmente evitare l’inattività lavorativa dello straniero durante l’iter procedimentale per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Svolgimento dell’attività lavorativa durante la procedura di conversione

L’art. 5, comma 9-bis del Testo Unico Immigrazione, in origine limitata al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, è estendibile, secondo il Dicastero, anche alle domande di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale, in linea con una interpretazione costituzionalmente orientata.

La circolare n. 10/2025 motiva l’estensione di tale possibilità anche ai procedimenti di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale, sulla base di una lettura sistematica e orientata ai principi costituzionali. Il ragionamento poggia sul principio di ragionevolezza: se la legge consente di lavorare mentre è in corso la procedura di rilascio o rinnovo per tutelare il lavoratore e garantire continuità occupazionale, la stessa logica deve valere quando lo straniero è in attesa della decisione sull’accoglimento della domanda di conversione, poiché in quel frangente il rischio di perdita dell’opportunità lavorativa è analogo.

Va peraltro ricordato che già con la nota congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, adottata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, è stata estesa l’applicabilità della disposizione anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro.

Il lavoratore straniero in attesa della conversione può iniziare un’attività lavorativa non stagionale nelle more della decisione sull’accoglimento della domanda di conversione e nell'attesa della convocazione presso lo sportello unico, previo invio telematico del modello UNILAV, se si tratta di lavoro subordinato o della denuncia del rapporto di lavoro all'INPS, in caso di lavoro domestico.

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