Sanatoria credito d’imposta R&S, istanza al 3 giugno 2025
Pubblicato il 08 maggio 2025
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Deadline al 3 giugno 2025 (il termine del 31.10.2024 è stato posticipato, da ultimo, al 3.6.2025 dal DL 25/2025) per avvalersi della procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo.
L’articolo 5, commi 7-12 del D.L. 146/2021, ha previsto una specifica procedura che permette ai soggetti che, alla data del 22.10.2021, hanno utilizzato indebitamente in compensazione il bonus ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n.145/2013, di regolarizzare la propria posizione fruendo dello stralcio delle sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.
Per quanto riguarda le disposizioni attuative si ricorda che il provvedimento n.188987/E/2022 è stato aggiornato dal provvedimento n.169262/E/2024.
Con la pubblicazione del "decreto PA" (D.L. n. 25/2025), il legislatore ripropone una nuova proroga della sanatoria, stabilendo che:
- è possibile presentare la domanda di accesso alla procedura sino al 3 giugno 2025;
- il pagamento delle somme può avvenire in unica soluzione entro il 3 giugno 2025, oppure in tre rate annuali di pari importo, scadenti il 3.06.2025, il 16.12.2025 e il 16.12.2026;
- dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.
La regolarizzazione è preclusa se il credito è frutto di condotte fraudolente, oggettivamente o soggettivamente simulate o di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti. Lo stesso vale se manca la documentazione atta a dimostrare il sostenimento delle spese sostenute per il beneficio fiscale.
Sul piano operativo, ai fini del riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato occorre procedere all’invio, entro il prossimo 3 giugno 2025 di una apposita istanza, esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al DPR 322/1998 ovvero tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 322/1998 e successive modificazioni.
La sanatoria si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 3 giugno 2025. In caso di opzione per la “rateazione”, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza rispettivamente al 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026.
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