Nuove regole per rateizzazione fiscale: fino a 120 rate per difficoltà economica

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Nuove regole per rateizzazione fiscale: fino a 120 rate per difficoltà economica

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024 che disciplina le nuove modalità di rateazione con l’agente della riscossione, applicabili a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2025.

Il provvedimento, adottato in attuazione della Riforma della riscossione (Dlgs n. 110/2024), introduce criteri chiari per individuare lo stato di difficoltà del debitore e stabilisce il numero massimo di rate concedibili, differenziando le modalità di accesso in base alla situazione economica del contribuente. Inoltre, il decreto dettaglia le modalità per documentare i parametri richiesti dalla normativa.

Oggetto del decreto MEF

In concreto, il decreto MEF del 27 dicembre 2024, in attuazione dell’articolo 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, disciplina:

  • le modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
  • l’individuazione di eventi specifici in cui la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
  • criteri e modalità di valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, non applicabili ai parametri di cui all’articolo 19, comma 1.2, lettera b), del DPR n. 602/1973.
Una novità significativa riguarda i debiti fiscali non superiori a 120mila euro: in questi casi, i contribuenti possono accedere al piano di rientro con la durata massima di legge senza necessità di comprovare lo stato di difficoltà economica, ma semplicemente attestandolo.

Le novità della riforma

In particolare, la riforma introduce una progressiva estensione della durata massima dei piani di rientro. Per debiti inferiori a 120mila euro, quando il debitore si limita ad attestare la difficoltà senza documentazione a supporto, si applicano le seguenti durate massime:

  • 84 rate mensili per domande presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili per domande presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili per domande presentate dal 1° gennaio 2029.

Se, invece, il contribuente comprova lo stato di difficoltà, il trattamento è ancora più favorevole. Per debiti oltre i 120mila euro, il piano può arrivare fino a 120 rate mensili. Per debiti entro i 120mila euro, le durate massime sono così articolate:

  • Da 85 a 120 rate per istanze presentate negli anni 2025 e 2026;
  • Da 97 a 120 rate per istanze presentate negli anni 2027 e 2028;
  • Da 109 a 120 rate per istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2029.

Criteri per lo stato di difficoltà

Il decreto, in conformità al nuovo articolo 19 del DPR n. 602/1973, definisce i parametri che determinano lo stato di difficoltà economica del debitore:

  1. Per persone fisiche e imprese individuali in contabilità semplificata, il parametro principale è il valore ISEE del nucleo familiare.
  2. Per gli altri soggetti, si considerano:
    • l’indice di liquidità (rapporto tra liquidità differita e corrente e totale passività);
    • il rapporto tra il totale del debito verso l’agente della riscossione e il valore della produzione.

Gli allegati al decreto specificano ulteriormente le modalità di calcolo. Ad esempio:

  • Persone fisiche e imprese individuali: la difficoltà si presume se il rapporto tra il totale del debito e l’ISEE mensile moltiplicato per un coefficiente (variabile in base all’ISEE) è superiore a 1.
  • Altri soggetti: la difficoltà si verifica se l’indice di liquidità è inferiore a 1, oppure se il rapporto tra il debito totale e il valore della produzione supera specifici limiti.

Situazioni particolari

Il decreto identifica alcune situazioni particolari:

  • Unico immobile inagibile: se l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione, studio o attività d’impresa diventa inagibile per eventi straordinari (es. calamità naturali), la difficoltà è automaticamente riconosciuta.
  • Pubbliche amministrazioni: la temporanea difficoltà è attestata da una dichiarazione del legale rappresentante, e il piano prevede sempre 120 rate.
  • Condomini: la difficoltà è determinata dall’indice Beta (rapporto tra il debito totale e le entrate dell’ultimo rendiconto approvato), che deve superare il 10%.

Strumenti per i contribuenti

Per agevolare i contribuenti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà disponibile un applicativo dedicato, che permetterà di simulare il numero massimo di rate concedibili in base alla propria situazione economica.

Allegati

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