Mediazione: bonus fiscali e gratuito patrocinio. Misure in vigore

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Mediazione: bonus fiscali e gratuito patrocinio. Misure in vigore

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023, due decreti del ministero della Giustizia datati 1° agosto 2023, recanti regole attuative della riforma del processo civile in materia di mediazione, per quanto riguarda, rispettivamente, bonus fiscali e gratuito patrocinio.

Le misure sono attive a partire dal 22 agosto 2023.

Le novità della riforma Cartabia relative alla mediazione - si rammenta - sono entrate in vigore dal 30 giugno 2023 ma, per quanto riguarda le misure introduttive dei nuovi incentivi fiscali e del patrocinio a spese dello Stato, mancavano ancora le misure attuative, ora appunto disciplinate dai due decreti dedicati.

Nuovi incentivi fiscali nella mediazione: come richiederli

Il primo Decreto ministeriale Giustizia, in particolare, disciplina la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e nella negoziazione assistita.  

Sono disciplinate, altresì, le regole di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.

Il decreto, per espressa disposizione transitoria, si applica alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore (22 agosto 2023).

Domande per crediti d'imposta: modalità e termini di presentazione

Ai sensi di quanto disposto, la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta va presentata, a pena di inammissibilità, tramite piattaforma, accessibile dal sito  istituzionale Giustizia mediante credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS.  

Quando la domanda è presentata per conto di un Organismo di mediazione (ODM) o di una persona giuridica, l'accesso alla  piattaforma si effettua utilizzando l'identità digitale del responsabile o del legale rappresentante.

I richiedenti, al momento della presentazione delle domande, vengono adeguatamente informati del trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di  riconoscimento del credito di imposta.

In linea generale, tutte le comunicazioni sono effettuate mediante la piattaforma dedicata, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente.  

Se tale indirizzo non è stato indicato, le comunicazioni sono rese disponibili in apposita area riservata della piattaforma.

La domanda di attribuzione del credito di imposta deve contenere:

  • i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
  • il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
  • la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
  • l'indirizzo di PEC ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni
  • relative alla domanda.
NOTA BENE: Da segnalare che la domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.

Laddove uno stesso soggetto richieda il riconoscimento di più crediti di imposta, occorre presentare una domanda annuale cumulativa, con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.

Regole specifiche, a seguire, riguardano il riconoscimento di ciascuna tipologia di credito d'imposta e, quindi:

  • dei diversi crediti d'imposta di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 28/2010
  • dei crediti d'imposta di cui all'art. 21-bis del Dl n. 83/2015.

Tra le disposizioni comuni, infine, sono contenute le regole relative alle procedure di utilizzo del credito di imposta, su controlli e procedure di recupero, trasmissione dati e cause di revoca.

Gratuito patrocinio nella mediazione: compenso spettante all'avvocato

Il secondo decreto ministeriale Giustizia, invece, determina gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo.

Le relative disposizioni, inoltre, disciplinano le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.

Il richiedente - si legge nelle definizioni contenute nel DM - è l'avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita, il quale è legittimato a presentare l'istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto.

Al legale che assiste la parte ammessa al gratuito patrocinio spetta il compenso previsto dai parametri forensi, ridotto della metà.

Il medesimo avvocato potrà poi avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento dell'importo dovuto.

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