Manca la firma digitale? Ricorso per cassazione salvo se la paternità è certa

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Manca la firma digitale? Ricorso per cassazione salvo se la paternità è certa

Il ricorso per cassazione nativo digitale è ammissibile anche se manca la sottoscrizione elettronica del difensore se la paternità certa dell'atto processuale può essere desunta aliunde, da elementi qualificanti.

E' quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite civili della della Corte di cassazione con sentenza n. 6477 del 12 marzo 2024, nel pronunciarsi su una questione di diritto, di massima di particolare importanza, sollevata dalla Sezione Tributaria della medesima Corte di legittimità.

Ricorso per cassazione senza firma digitale: il quesito rimesso alle Sezioni Unite

La predetta questione atteneva ad un requisito di forma del ricorso per cassazione redatto in originale informatico: si chiedeva, in particolare, se mancando la sottoscrizione con firma digitale del difensore, un tale vizio fosse da ricondursi alla categoria dell'inesistenza ovvero a quella della nullità suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Nella vicenda esaminata - anteriore all’entrata in vigore del deposito telematico obbligatorio nel giudizio di legittimità - si trattava di valutare un ricorso dell'Agenzia delle Entrate redatto in forma di documento informatico, privo di firma digitale e notificato a mezzo Pec ma depositato in copia analogica e munito di attestazione di conformità, con sottoscrizione autografa dell'Avvocato di Stato.

Il contesto da considerare era quello in cui, non potendosi procedere in cassazione al deposito telematico del ricorso nativo digitale come tale notificato, era affidato alla parte l'onere di attestare la conformità della copia analogica depositata.

Le Sezioni Unite della Suprema corte, nel dettaglio, erano chiamate a pronunciarsi sulla copia cartacea del ricorso in cassazione depositata dall'Agenzia delle Entrate e asseverata unitamente alle copie cartacee dei messaggi di Pec dell'avvocato di Stato che aveva redatto l'atto.

L'assenza della firma digitale sull'originale del documento informatico era stata contestata dalla società ricorrente, secondo la quale, altresì, l'apposta asseverazione sulla copia in formato analogico non poteva assolvere allo scopo di riferire l'atto al suo autore, considerato anche che in essa era attestato un fatto non vero, vale a dire il fatto che il ricorso fosse stato sottoscritto digitalmente.

Paternità certa desunta da asseverazione: ricorso ammissibile

Diverse le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite civili.

In primo luogo, anche se era pacifica la circostanza della mancanza di sottoscrizione del ricorso nativo digitale notificato via Pec, non era in discussione la riferibilità del ricorso stesso alla difesa erariale dell'Avvocatura generale in quanto tale, essendo ciò comprovato, comunque, dalla relativa notificazione eseguita dall'indirizzo Pec censito nei pubblici registri e riferibile alla medesima Avvocatura.

Per le S.U., inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla società, la richiamata asseverazione esprimeva la paternità certa dell'atto, proveniente dall'Avvocatura generale dello Stato, in capo allo stesso avvocato "autore", operando in termini che, nello specifico contesto dato, potevano essere ben assimilati alla certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti.

Risultava palese, infatti, il nesso tra l'atto e il suo autore.

Si trattava, nella specie, di una situazione processuale ibrida, per la quale andava data continuità all'indirizzo già ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 22438/2018, per cui è possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la paternità certa dell'atto processuale.

Assunto, questo, ispirato al principio di effettività della tutela giurisdizionale, cui si raccorda anche quello di strumentalità delle forme processuali.

Ebbene, nel caso esaminato, la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella Pec dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel Reginde e il deposito della copia di esso in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato, rappresentavano elementi univoci da cui desumere la paternità dell'atto.

Rimaneva così superato l'eccepito vizio in ordine alla mancata sottoscrizione digitale dell'originale informatico del ricorso.

In tale contesto, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato ammissibile e il relativo esame è stato rimesso alla Sezione Tributaria della Corte di cassazione.

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