Deposito del ricorso notificato via Pec senza conformità? Non è improcedibile
Pubblicato il 02 ottobre 2018
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Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno enunciato alcuni interessanti principi di diritto in tema di ricorso per cassazione notificato telematicamente e relativa improcedibilità.
In particolare, nella sentenza n. 22438 del 24 settembre 2018, hanno riconosciuto, in primo luogo, che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per Cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo di PEC, senza attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporti l'improcedibilità.
Questo, sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli.
E’ onere del controricorrente disconoscerne la conformità
Ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.
Qualora, poi, il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. In difetto, il ricorso sarà improcedibile.
Ancora. Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica tempestivamente depositata, all'originale notificato. Diversamente, il ricorso sarà improcedibile.
Ove, infine, vi sono più destinatari della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della Legge n. 53/1994; il comportamento concludente, infatti, impegna solo la parte che lo pone in essere. Anche in questo caso, in difetto, il ricorso sarà improcedibile.
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