L’Iva sulle multiproprietà si paga nel Paese in cui si trova l’immobile

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Con la sentenza sulla causa C-37/08, la Corte di giustizia europea ha risolto una controversia sorta tra l’amministrazione fiscale inglese e quella spagnola. Oggetto del contendere é lo scambio di diritto che gli associati di una società inglese hanno su dimore in Spagna. Si tratta dell’acquisto di quote in multiproprietà che dà il diritto di occupare una residenza all’estero per un determinato periodo oppure la facoltà di scambiare tale diritto con altri proprietari, in modo tale che la società si occupi della gestione di un programma di scambio. Il fisco inglese e quello spagnolo hanno ritenuto giusto assoggettare a Iva i corrispettivi percepiti dalla società inglese, sottoponendola così ad una doppia imposizione. La Corte, intervenendo sulla questione, ha stabilito che: le quote di iscrizione, le quote associative e le commissioni di scambio fanno parte del corrispettivo di una prestazione unitaria che rientra nel campi Iva. Il servizio si considera reso, però, non nel Paese in cui ha sede la società che gestisce le multiproprietà, ma nel luogo in cui si trova l’immobile su cui sussiste il diritto. Cioè, il Paese in cui ha sede l’immobile sul quale il socio possiede il diritto di godimento e che mette a disposizione (in caso di scambio). Dunque, la tassazione delle quote associative annuali e delle commissioni di scambio deve avvenire nel luogo in cui ha sede l’immobile.


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