Licenziamenti collettivi: consultazione anche se il datore va in pensione

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Licenziamenti collettivi: consultazione anche se il datore va in pensione

Rafforzata la protezione dei lavoratori nei licenziamenti collettivi: le procedure di consultazione devono essere seguite anche in situazioni non strettamente economiche, come il pensionamento del datore di lavoro.

E' quanto si evince dalla lettura della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), emessa l'11 luglio 2024 relativamente alla causa C-196/23.

CGUE: consultazione anche in caso di pensionamento dell'imprenditore

La Corte UE, in particolare, ha risposto a una domanda pregiudiziale sollevata dal Tribunale superiore di giustizia della Catalogna (Spagna) in merito all'interpretazione della direttiva 98/59/CE, che disciplina i licenziamenti collettivi.

Tale direttiva richiede che i licenziamenti collettivi siano preceduti da consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori e da informazioni all'autorità pubblica competente.

Il caso all'attenzione della Corte UE

La questione era stata sollevata nell’ambito di una controversia che vedeva contrapposti alcuni dipendenti e l'erede del loro ex datore di lavoro, riguardo alla cessazione dei loro contratti di lavoro in occasione del pensionamento di quest'ultimo.

Il pensionamento dell'imprenditore, in particolare, aveva causato la cessazione dei contratti di lavoro di 54 dipendenti.

Alcuni di questi lavoratori aveva contestato il licenziamento, giudicandolo irregolare.

La questione pregiudiziale

Il Tribunale spagnolo, in tale contesto, aveva chiesto alla CGUE se l'eccezione prevista dalla legge spagnola (che non richiede consultazioni in caso di pensionamento del datore di lavoro) fosse conforme alla direttiva dell'Unione.

Andava chiarito, ossia, se la direttiva 98/59/CE fosse applicabile anche quando la cessazione dei contratti di lavoro fosse dovuta al pensionamento del datore di lavoro.

In dubbio, anche se la direttiva in esame avesse effetto orizzontale diretto tra privati.

La decisione della Corte di Giustizia UE

Ebbene, la CGUE ha stabilito, in primo luogo, che la legge spagnola è in contrasto con la direttiva UE, la quale richiede consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori anche in caso di pensionamento del datore di lavoro, purché siano raggiunte le condizioni di licenziamento previste.

Applicabilità della Direttiva 98/59/CE

La Corte UE ha stabilito che la direttiva sui licenziamenti collettivi si applica anche quando la cessazione dei contratti di lavoro è causata dal pensionamento del datore di lavoro.

La legge spagnola, che esclude tale situazione dall'ambito di applicazione della procedura di consultazione, è quindi incompatibile con la direttiva europea.

Le consultazioni - si legge nella decisione - mirano a esaminare le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi e attenuarne le conseguenze, che restano rilevanti anche nel caso di pensionamento del datore di lavoro.

Effetto orizzontale diretto della Direttiva

Per quanto riguarda il richiamato effetto orizzontale diretto della direttiva, i giudici europei hanno evidenziato che il diritto dell'Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare una normativa nazionale in caso di contrasto con la direttiva, in una controversia tra privati.

Le direttive UE - ha ribadito la Corte - non possono creare obblighi diretti nei confronti delle controversie tra privati (effetto orizzontale diretto).

Tuttavia, i giudici nazionali devono interpretare il diritto interno in modo conforme alle direttive, nei limiti del possibile.

In questo caso, non era possibile disapplicare la normativa nazionale contrastante basandosi solo sulla direttiva 98/59, poiché ciò avrebbe implicato imporre obblighi direttamente ai privati, cosa che le direttive non possono fare.

Le conclusioni della Corte UE

Queste, in definitiva, le conclusioni della Corte di giustizia UE:

"1) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2.
2) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice nazionale, chiamato a risolvere una controversia tra privati, di disapplicare una normativa nazionale, come quella richiamata al punto 1 del presente dispositivo, in caso di contrasto con le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2 della direttiva 98/59".

Tabella di sintesi della sentenza

Sintesi del Caso Un imprenditore spagnolo è andato in pensione, causando la cessazione dei contratti di lavoro di 54 dipendenti. Alcuni di questi lavoratori hanno contestato il licenziamento come irregolare. La legge spagnola non prevede consultazioni in caso di pensionamento
Questione Dibattuta Il Tribunale superiore di giustizia della Catalogna ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) se l'eccezione prevista dalla legge spagnola, che non richiede consultazioni in caso di pensionamento del datore di lavoro, sia conforme alla direttiva 98/59/CE. Si chiedeva anche se la direttiva potesse avere effetto orizzontale diretto tra privati.
Soluzione della CGUE La CGUE ha stabilito che la legge spagnola è in contrasto con la direttiva UE 98/59/CE, che richiede consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori anche in caso di pensionamento del datore di lavoro, purché siano raggiunte le ragioni di licenziamento previste. Tuttavia, ha affermato che il diritto dell'Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare una normativa nazionale in caso di contrasto con la direttiva in una controversia tra privati, poiché le direttive UE non possono creare obblighi diretti nei confronti delle controversie.
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