Legittimi i crediti d’imposta riportati nel modello Consolidato per i compensi percepiti all’estero

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A seguito di un controllo effettuato su un modello consolidato di dichiarazione Cnm/2006, un ufficio aveva contestato ad una società l’erronea imputazione di alcuni crediti per imposte assolte all’estero, con conseguente recupero a tassazione. Il contribuente, a quel punto, ha presentato ricorso evidenziando un difetto di motivazione dell’atto, che aveva portato al recupero delle imposte e alla violazione dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/73, che espressamente prevede l’espletamento dell’attività accertativa da parte dell’ufficio per valutare la spettanza dei suddetti crediti d’imposta. L’ufficio avrebbe dovuto procedere preliminarmente con un atto di accertamento e non emettere subito una cartella di pagamento “per errato riporto dei crediti esteri”.

I giudici della Commissione tributaria provinciale di Torino hanno accolto il ricorso e, con la sentenza n. 108/1/10, hanno precisato che al contribuente spetta il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero, che vengono riportate nel modello di dichiarazione del consolidato. In tal modo si evita la doppia tassazione dei compensi percepiti all’estero, che per l’impresa appunto rappresentano redditi prodotti all’estero e soggetti a tassazione sia nel paese straniero che in Italia.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 – I versamenti esteri fanno scattare il credito – Settembre

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