Lavoro subordinato: la Cassazione spiega quando si configura
Pubblicato il 18 ottobre 2024
In questo articolo:
- La Cassazione sulla configurabilità del rapporto di subordinazione
- Il caso esaminato
- Il ricorso del fotoreporter
- La decisione della Cassazione
- Subordinazione giornalistica: i principi affermati dalla giurisprudenza
- Mancanza di esclusività: elemento non determinante
- Rilevanza dell'inserimento nell'organizzazione aziendale
- Le conclusioni della Corte
- Tabella di sintesi della decisione
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Per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, è sufficiente che il lavoratore rimanga a disposizione del datore di lavoro per svolgere le attività concordate, seguendo le sue direttive e integrandosi nell'organizzazione aziendale. Non è necessario che il lavoro sia esclusivo, purché sia compatibile con altre attività svolte dal lavoratore.
L’elemento della mancanza di esclusività, in particolare, non caratterizza necessariamente la natura subordinata della prestazione lavorativa in attività prevalentemente intellettuali come quella di giornalista o di fotoreporter.
La Cassazione sulla configurabilità del rapporto di subordinazione
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 26466 del 10 ottobre 2024, nel pronunciarsi con riguardo ad una controversia sulla natura del rapporto di lavoro tra un fotoreporter e una società editoriale, proprietaria di un quotidiano.
Il caso esaminato
Il fotoreporter, in particolare, aveva chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e un inquadramento come redattore secondo il CCNL giornalistico, sostenendo che la sua attività, svolta dal 1986 al 2004, non fosse di natura autonoma ma subordinata.
Il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, avevano respinto tale domanda, considerando il lavoro del fotoreporter come autonomo. Alla base delle sentenze era stato tenuto conto che:
- il fotoreporter era titolare di una ditta individuale e gestiva un proprio studio fotografico;
- lo stesso lavorava per più committenti, oltre alla testata giornalistica;
- durante il lungo rapporto di lavoro non vi erano state contestazioni sulla natura autonoma della prestazione.
Il ricorso del fotoreporter
Il fotoreporter aveva contestato tali conclusioni davanti alla Corte di cassazione, sostenendo che, nonostante l'apparenza di autonomia, la sua attività era inquadrata nell’organizzazione aziendale del quotidiano.
Era infatti soggetto a un turno di reperibilità, vincolato da direttive aziendali e inserito stabilmente nella struttura redazionale.
In particolare, per come emerso in sede istruttoria:
- era tenuto a recarsi ogni sera in redazione e ricevere da questo o quel capo servizio l’incarico di realizzare foto a corredo di un evento di attualità di qualsiasi natura;
- era inserito nella cd. “giornaliera”, ossia il programma degli articoli e delle foto da assegnare;
- era vincolato ad un turno di reperibilità di dodici ore, al pari di altro collega, così da coprire le ventiquattro ore della giornata, con possibilità di scambio e non di rifiutare la prestazione;
- era demandata al capo servizio o al capo redattore la scelta delle foto da pubblicare.
Secondo la difesa del ricorrente, la Corte d'Appello aveva commesso un errore nel non considerare che, ai fini dell'accertamento della subordinazione nel lavoro giornalistico, fosse determinante lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, elemento che nel caso in esame risultava ampiamente comprovato.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha accolto il ricorso del fotoreporter, riconoscendo che la Corte d'Appello non aveva correttamente considerato gli elementi distintivi della subordinazione, che non si limita all'esclusività del rapporto o alla presenza di un orario fisso, ma riguarda l'inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale e il suo assoggettamento a direttive anche solo parziali.
La Corte di secondo grado, ossia, pur avendo correttamente richiamato alcuni principi giuridici in materia di subordinazione, li aveva erroneamente applicati al caso concreto, rendendo la sua decisione non condivisibile.
Subordinazione giornalistica: i principi affermati dalla giurisprudenza
Con particolare riferimento alla subordinazione giornalistica, la Suprema corte ha richiamato quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione, non si richiede l'impegno in una attività quotidiana con l'obbligo di osservare un orario di lavoro.
Devono tuttavia ricorrere - si legge nella decisione - "i requisiti della "continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio" (art. 2 del citato C.C.N.L.), i quali sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto dal fatto che l'obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l'altra".
E ancora: nel contesto dell'attività giornalistica, la subordinazione può essere riconosciuta quando il giornalista è stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, assicurando per un periodo significativo la produzione di articoli o rubriche. Anche se il giornalista ha una certa autonomia o non è soggetto a un orario fisso, ciò non esclude la subordinazione. Tuttavia, se le prestazioni sono concordate e retribuite singolarmente come incarichi professionali distinti, ciò rappresenta un indicatore di lavoro autonomo.
La Cassazione, a seguire, ha anche richiamato il precedente arresto di legittimità secondo cui "costituisce lavoro giornalistico subordinato quello svolto da fotografi che, nel realizzare, pur con autonomia tecnica, foto a corredo informativo degli articoli, così da arricchire ed integrare il testo scritto, risultano stabilmente inseriti nell'assetto organizzativo del giornale poiché inviano il prodotto in redazione coprendo in via pressoché esclusiva specifici settori informativi, in modo da assicurare il servizio, tenendosi quotidianamente in contatto con la redazione, dalla quale ricevono indicazioni su cosa fotografare e sull'affiancamento al giornalista".
Mancanza di esclusività: elemento non determinante
Ebbene, avendo riguardo a tali principi, il procedimento di sussunzione operato dai giudici di appello non appariva corretto, in quanto era stato valorizzato in modo determinante l’elemento della mancanza di esclusività che, però, non caratterizza necessariamente la natura subordinata della prestazione lavorativa in attività prevalentemente intellettuali come quella di giornalista o di fotoreporter.
La subordinazione - ha continuato la Corte - si configura quando il lavoratore è tenuto a restare a disposizione del datore di lavoro per svolgere l'attività concordata, seguendo le direttive aziendali e risultando integrato nell'organizzazione dell'impresa, anche se la prestazione non è esclusiva e compatibile con altre attività lavorative.
Rilevanza dell'inserimento nell'organizzazione aziendale
Nel caso in esame, era indiscusso che il ricorrente fosse inserito nella cosiddetta "giornaliera" del quotidiano, ovvero il programma di assegnazione di articoli e foto ai redattori e fotografi, e che fosse soggetto a un turno di reperibilità di dodici ore, come gli altri colleghi.
Era inoltre possibile scambiarsi i turni, come accadeva per gli altri redattori, e il calendario dei turni era esposto nei locali della redazione.
Risultava, quindi, facile riconoscere l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'azienda, anche se non in modo esclusivo.
Le conclusioni della Corte
Alla luce di quanto esposto, la Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata dovesse essere annullata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Questione dibattuta | Soluzione della Corte di Cassazione |
---|---|---|
Un fotoreporter che ha lavorato per un quotidiano dal 1986 al 2004 chiede il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, l'inquadramento come redattore secondo il CCNL giornalistico e il pagamento delle differenze retributive. | Se l'attività svolta dal fotoreporter, nonostante l'apparente autonomia, possa essere considerata come subordinata, data la sua integrazione nell'organizzazione aziendale del quotidiano. | La Corte ha accolto il ricorso, con rinvio, riconoscendo che l'inserimento stabile del fotoreporter nell'organizzazione aziendale, nonostante l'autonomia tecnica e la mancanza di esclusività, può configurare un rapporto di lavoro subordinato. |
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