Lavoratori dello spettacolo, al via l’indennità di discontinuità

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Lavoratori dello spettacolo, al via l’indennità di discontinuità

Dal 15 gennaio 2024 è possibile presentare domanda per l'indennità di discontinuità.

A pochi giorni dal debutto ufficiale (1° gennaio 2024), l’indennità di discontinuità è al centro di una corposa circolare con cui l’Inps riepiloga caratteristiche, condizioni e destinatari di questo importante sostegno introdotto dal decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 e oggetto di trattazione nel precedente articolo “Lavoratori dello spettacolo: a chi e quando spetta l'indennità di discontinuità”.

Vediamo quanto riportato nella circolare n. 2 del 3 gennaio 2024.

Destinatari e requisiti

Destinatari dell’indennità di discontinuità sono i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
  • operatori di cabine di sale cinematografiche a tempo determinato;
  • impiegati amministrativi e tecnici a tempo determinato dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, a tempo determinato;
  • impiegati e operai a termine dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori a tempo determinato dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
  • lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente non titolari della indennità di disponibilità.

L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o straniera con regolare soggiorno nel territorio italiano;
  • residenza in Italia da almeno un anno;
  • possesso di un reddito ai fini IRPEF non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • maturazione nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, non computando a tal fine le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di ALAS e di NASpI nel medesimo anno;
  • possesso, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, di un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Indennità di discontinuità, quanto dura e a quanto ammonta

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un terzo delle giornate accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte quelle coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate per maternità, malattia, infortunio, nonché a titolo di indennità di disoccupazione involontaria (NASpI, NASpI erogata in forma anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola), nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

Ai fini della determinazione del numero di giorni indennizzabili, non sono considerate utili neanche le giornate indennizzate a titolo di prestazioni integrative dell’indennità NASpI, di indennità previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le giornate di riduzione o sospensione del rapporto di lavoro coperte da trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali nonché quelle indennizzate a titolo di assegno ordinario di invalidità.

NOTA BENE: I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati sono considerati utili ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo delle sessanta giornate.

Presentazione della domanda

I potenziali beneficiari dell’indennità di discontinuità devono presentare domanda all’Inps in modalità telematica entro il 30 marzo di ogni anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione sul portale dell’Istituto.

La domanda è disponibile, come accennato, dal 15 gennaio 2024 accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, utilizzando le credenziali di accesso al servizio SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS.

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle credenziali è possibile presentare domanda attraverso i Patronati o tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164, da rete fissa, o 06 164164 da rete mobile.

Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata alla media delle retribuzioni imponibili relative alle giornate coperte da contribuzione al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente la presentazione della domanda, entro un limite di retribuzione giornaliera di 1,4 volte l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'Inps.

Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità di discontinuità è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Contribuzione

L’articolo 7 del D.lgs n. 175/2023 prevede che dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente dell’1% dell’imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dello 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al medesimo Fondo e stabilito annualmente.

Inoltre, con effetto sui periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2024, il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari all'1,10% dell’imponibile previdenziale.

Regime transitorio

Esclusivamente per l’anno di competenza 2022, l’indennità (la cui domanda è stata presentata entro il 15 dicembre 2023) è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno 2022, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del medesimo D.lgs n. 175/2023.

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