Lavoratori agricoli, contribuzione obbligatoria per l’anno 2021
Pubblicato il 01 luglio 2021
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L’Inps, con la circolare 30 giugno 2021, n. 91, comunica gli importi relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, per l’anno 2021.
Contribuzione IVS
L’importo dei contributi obbligatori viene determinato applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale dell’anno di riferimento.
Ai sensi dell’art. 7, Legge 2 agosto 1990, n. 233, il reddito convenzionale si calcola moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero per il numero di giornate indicate nella tabella D allegata alla predetta Legge.
Il reddito giornaliero per l’anno 2021 è fissato in misura pari a 59,66 euro.
Le aliquote di finanziamento sono rideterminate dall’articolo 24, comma 23, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale, a partire dall’anno 2018, è stata prevista un’aliquota pari al 24% comprensiva del contributo addizionale del 2%, che per l’anno corrente è pari a 0,68 euro.
Contribuzione di maternità
Per l’anno corrente, le prestazioni finalizzate alla tutela della maternità sono finanziate con un contributo annuo fisso pari a 7,49 euro, dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Contribuzione Inail
A seguito del raggiungimento dell’aumento dei contributi, previsto dall’articolo 28, Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001 – 2005, il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, resta fissato nella misura capitaria annua di:
- 768,50 euro, per le zone normali;
- 532,18 euro, per i territori montani e le zone svantaggiate.
Relativamente al versamento dei premi e contributi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 , comma 128, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha disposto la riduzione degli stessi nella misura del 16,36%.
La riduzione si applica agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’Inail.
Tabelle contributi anno 2021
In allegato alla circolare in commento, l’Istituto riporta la tabella con le aliquote in vigore per il corrente anno, nonché gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
Modalità di pagamento
Il pagamento dei contributi deve essere effettuato in 4 rate tramite modello F24 entro il:
- 16 luglio 2021;
- 16 settembre 2021;
- 16 novembre 2021;
- 17 gennaio 2022.
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