Iva, Ivafe e imposta di registro: guida alle novità 2024

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Iva, Ivafe e imposta di registro: guida alle novità 2024

Pubblicata la circolare n. 3 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale si forniscono istruzioni operative agli uffici sulle principali modifiche riguardanti le imposte indirette e i cambiamenti normativi che le hanno riguardate nell'ultimo anno.

Obiettivo del Fisco è quello di fare una panoramica delle principali novità intervenute in materia di imposte indirette ad opera della Legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), del Decreto legge Anticipi (Decreto legge n. 145/2023) e del Decreto legge “Salva infrazioni (Decreto legge n. 69/2023).

In particolare, il documento di prassi si è soffermato:

  • sulle varie disposizioni relative all’Imposta sul valore aggiunto (Iva) e in materia di Ivafe e Imposta di registro introdotte dalla Manovra 2024;
  • sull’esenzione relativa all’Imposta di registro dovuta per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici (ex Decreto legge Anticipi);
  • sui criteri necessari per avvalersi dell’Imposta di registro in misura agevolata (agevolazione “prima casa”), previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro (novità del Decreto legge “Salva infrazioni”).

L’Agenzia per una maggiore chiarezza del testo ha organizzato la circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024 raggruppando gli argomenti per aree tematiche.

Imposta sul valore aggiunto, le novità 2024

Riguardo alle novità in materia di Iva, la circolare agenziale parte con l’analizzare quelle riguardanti l’Iva per i prodotti dell’infanzia, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5%.

La Manovra 2024 ha modificato l’aliquota innalzandola al 10% rispettivamente per:

  • determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
  • i pannolini per bambini.

Inoltre, vengono esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22%.

Con riferimento alle cessioni di pellet, invece, con la Legge n. 213/2023 viene disposta una proroga dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% in relazione al pellet di legno, che interessa, nel dettaglio, i mesi di gennaio e febbraio 2024.

La proroga è, dunque, solo temporanea: dal 1° marzo 2024, la cessione di pellet di legno tornerà ad essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, la Legge di bilancio 2024 ha previsto una riduzione da 154,94 euro a 70 euro (Iva inclusa), del valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d’imposta.

La circolare n. 3/E/2024 ha ricordato le modalità alternative con cui lo sgravio Iva sulle vendite tax free, effettuate dal 1° febbraio 2024, può essere riconosciuto. L’agevolazione può essere:

  1. immediata, in sede di cessione, mettendo fattura senza applicazione dell’IVA;
  2. differita, con la restituzione dell’imposta originariamente applicata all’acquirente beneficiario, tramite rimborso della stessa.

Fermi restando i chiarimenti già resi, l’Agenzia delle Entrate ricorda che:

  • beneficiari dell’esenzione sono persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano il domicilio o la residenza abituale in un Paese situato fuori del territorio doganale dell’Unione europea;
  • non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti che tuttavia restano figure distinte da quella dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;
  • i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore, restando escluse dal beneficio fiscale in esame le prestazioni di servizi;
  • la cessione dei beni ai viaggiatori extra Ue deve essere documentata tramite il sistema Otello.

Per contrastare, invece, le frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli, la Legge di bilancio 2024 ha esteso la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.

Pertanto, è disposto che la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia subordinata alla contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato.

Imposta sul valore delle attività finanziarie (Ivafe), innalzamento dell’aliquota

La circolare n. 3 del 16 febbraio 2024, al paragrafo 2, analizza l’articolo 1, comma 91, lettera b), della legge di bilancio 2024 che dispone un innalzamento dell’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie, i cui soggetti passivi sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.

NOTA BENE: Si tratta dei medesimi soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, mediante la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi.

A decorrere dal 2024 l’aliquota da applicare sul valore dei prodotti finanziari per calcolare l’Ivafe dovuta è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, solo se tali prodotti sono detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale, privilegiato; in caso contrario, continua a valere la misura ordinaria del 2 per mille annuo.

Misure riguardanti l’Imposta di registro

Corposo è il paragrafo 3 della circolare agenziale che si occupa di analizzare, in primo luogo, le esenzioni dall’Imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici prevista dal Decreto Anticipi.

In particolare, l’articolo 16, comma 2-bis, lettera a) del Decreto Anticipi proroga al 30 giugno 2024 l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie adottate dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche, al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal Decreto legislativo. n. 36/2021, che esplicavano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2023.

Nello specifico, tale norma stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista “sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto”.

L’Agenzia delle Entrate specifica, ora, che siano da ricomprendere nel regime di esenzione dall’Imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare:

  • la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9);
  • la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11).

Infine, la circolare n. 3/E si occupa anche della modifica dell’agevolazione cosiddetta "prima casa" introdotta dall’articolo 2 del Decreto legge n. 69/2023.

Tale norma ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata (con aliquota del 2%) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

NOTA BENE: A seguito di tale intervento normativo, il beneficio fiscale viene ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza, oggetto anche di una procedura di infrazione da parte della Commissione Ue.

Pertanto, ora, possono accedere al beneficio in esame le persone fisiche che, contestualmente:

  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro;
  • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile;
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Riguardo alle suddette condizioni specifica la circolare agenziale che:

  1. l'agevolazione deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro svolto all’estero (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile;
  2. lo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia, per almeno un quinquennio, deve riferirsi ad ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione; inoltre, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo.
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