Decreto salva infrazioni. Agevolazione prima casa modificata

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Decreto salva infrazioni. Agevolazione prima casa modificata

Nell’adunanza del 7 giugno 2023 il Consiglio dei Ministri ha preso provvedimenti per chiudere 8 procedure d'infrazione e 7 casi di pre-infrazione pendenti sull’Italia e sollevate dalla Commissione europea. Inoltre si punta a risolvere anche un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l’ordinamento nazionale a 4 regolamenti e una direttiva.

L’intervento del Governo per eliminare le procedure di infrazione riguarda diverse materie, tra cui quella inerente l’agevolazione sull’imposta di registro per l’acquisto della prima casa (procedura di infrazione 2014/4075).

Analizziamo come è stata modificata la disciplina in materia.

Decreto salva infrazioni. Bonus prima casa con discriminazioni

La Commissione Ue ha puntato il dito contro la normativa italiana in materia – DPR 26 aprile 1986, n. 131 - ravvisando in essa un trattamento di favore nei confronti dei cittadini italiani che vogliono avvalersi dell’agevolazione.

La critica è incentrata sulla nota II-bis, comma 1, lett. a), primo periodo dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 nella quale, secondo la Ue, è presente un trattamento discriminatorio per i cittadini di altri Stati Ue.

Sotto accusa è la parte in cui prevede per il cittadino italiano un'aliquota agevolata dell'imposta di registro analoga a quella prevista per l'acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato.

Il decreto salva infrazioni modifica la disciplina della riduzione dell’imposta di registro per l’acquisto di prima casa quando il soggetto:

  • si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e compri un’abitazione nel Comune ove ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro;
  • è un cittadino italiano emigrato all’estero il quale compri la prima casa sul territorio italiano.

Imposta di registro prima casa: le novità

Lo schema di decreto-legge recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell‘Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dell’Italia ha così modificato il DPR n. 131/1986:

1. Alla nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «se l’acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento».

Va detto che rimane ferma la normativa agevolativa per quanto riguarda il cittadino che risiede nel Comune ove è situata l’abitazione oggetto di acquisto o che trasferisce la propria residenza nello stesso entro 18 mesi dalla stipula del rogito d’acquisto.

Invece, dopo l’intervento del decreto salva infrazioni, il bonus prima casa verrà riconosciuto all’acquirente che compra una casa, in presenza di alcuni requisiti, essendo stato trasferito all’estero per ragioni di lavoro e avendo risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni.

Nello specifico beneficia dell’agevolazione il soggetto se compra una casa:

  • nel comune di nascita,
  • in quello in cui aveva la residenza,
  • dove svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

Dunque, a seguito delle modifiche, è stato eliminato il riferimento alla sede del datore di lavoro presso il quale è impiegato l’acquirente della prima casa trasferito all’estero; viene data importanza alla residenza in Italia o allo svolgimento in Italia della propria attività (in modo generico e non solo “lavoro”) per almeno un quinquennio; non viene più citato il “cittadino italiano emigrato all’estero”, aprendo anche a chi non ha la cittadinanza italiana.

Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

Il decreto approvato dal Governo per eliminare le procedure di infrazioni della Ue verso l’Italia ha apportato modifiche anche alla materia delle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (procedura di infrazione 2021/2170).

È stato così modificato il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, articolo 33, inserendo dopo il comma 2 il seguente:

“2-bis La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, e relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2 della direttiva 2006/43/CE, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE”.

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