Ires e Irap, modalità e termini di versamento
Pubblicato il 26 giugno 2020
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L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto gravi ripercussioni sulla liquidità delle imprese, spingendo il Governo ad adottare numerosi interventi in tema di versamenti di tributi e contributi, che rispondono all'esigenza di ridurre in questa fase il fabbisogno finanziario delle imprese.
Riguardo alle imposte liquidate in base alla dichiarazione, si va dall'esonero, per alcuni soggetti, dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto IRAP dovuto per il 2020, fino alla possibilità per la generalità dei contribuenti di adottare il metodo cosiddetto previsionale per la determinazione degli acconti dovuti per il 2020 a titolo, tra l'altro, di IRES e IRAP facendo a tal fine affidamento su un sensibile margine di tolleranza.
Assonime, con la circolare n. 12 del 24 giugno 2020, analizza le principali novità relative ai termini e alle modalità di versamento del saldo IRES e IRAP del periodo d'imposta 2019 e degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta 2020.
A pochissimi giorni dalla scadenza del 30 giugno 2020, entro la quale le imprese che hanno approvato il bilancio senza derogare ai normali termini previsti dal Codice civile, devono verificare se hanno i requisisti per poter non effettuare i suddetti versamenti, Assonime cerca di sciogliere alcuni dubbi ancora irrisolti.
Dl Rilancio, taglio saldo Irap 2019 e acconto 2020
L’Associazione parte dall’analizzare la disposizione contenuta nell’articolo 24 del Decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), secondo cui i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
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del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”);
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della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
Si deve versare, invece, l’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Con riferimento alla suddetta norma, l’Associazione chiarisce, per esempio, come deve computarsi la soglia dei 250 milioni di euro di fatturato nell’ipotesi di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti di azienda.
Secondo la circolare n. 12/2020, la società beneficiaria dovrebbe tenere conto, oltre che dei ricavi da essa conseguiti, anche di quelli prodotti dall’azienda ricevuta in successione presso la società dante causa, vista la natura successoria di tali operazioni ribadita dalla stessa Agenzia delle Entrate anche nella circolare n. 15/E/2020, in riferimento al contributo a fondo perduto.
Le imprese facenti parte di un gruppo, invece, sembra che possano verificare la spettanza dell’agevolazione assumendo il limite degli 800.000 euro a livello di singola entità.
Riguardo all’ambito soggettivo, Assonime sottolinea che l’esclusione dal beneficio delle holding industriali, in quanto soggetti rientranti tra quelli citati dall’articolo 162-bis del TUIR, non è chiara. Tali soggetti, infatti, determinano la base imponibile IRAP in modo diverso dalle imprese bancarie e assicurative, poiché fanno riferimento agli stessi criteri delle società industriali, con la sola aggiunta della somma algebrica degli interessi attivi e passivi.
Infine, riguardo alla determinazione degli importi esclusi dal pagamento (saldo IRAP 2019 pari alla differenza positiva tra l’IRAP dovuta per il 2019 e l’acconto IRAP dovuto per il medesimo anno), secondo Assonime, ai fini del suddetto calcolo nessun rilievo assumerebbero i versamenti effettuati in eccesso nel 2019 (o in esercizi precedenti).
- edotto.com – Edicola del 9 giugno 2020 - Cndcec/FNC. Sconto Irap per COVID-19 – G. Lupoi
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