Cndcec/FNC. Sconto Irap per COVID-19
Pubblicato il 09 giugno 2020
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Il documento Cndcec/FNC “Considerazioni in merito al trattamento contabile della cancellazione del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019” (5 giugno 2020), spiega le urgenze professionali originate dall'emergenza COVID-19.
L’emergenza ha toccato il primo semestre 2020, interessando i periodi amministrativi 2019 e 2020.
Il decreto Cura Italia ha esteso i termini per l’approvazione del bilancio a 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, ampliando contestualmente il periodo che intercorre tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio.
Oggetto di analisi del lavoro è se - per le società che devono ancora approvare il bilancio - la cancellazione del saldo IRAP 2019 disposta dal decreto Rilancio:
- sia da contabilizzare come insussistenza del passivo, con l’inclusione di un minor carico fiscale già per l’esercizio 2019;
- sia da contabilizzare come insussistenza del passivo, con l’inclusione di un minor carico fiscale per l’esercizio 2020.
L’eccezionalità della situazione delineata, premette il documento, non può evidentemente essere esaminata in quanto tale dai principi contabili nazionali, che ovviamente non potevano prevedere la panoramica emergenziale attuale dell’economia nazionale e mondiale.
Pertanto, in attesa di un’interpretazione ufficiale dell’OIC, la Fondazione dei commercialisti ritiene ragionevole imputare la cancellazione all’esercizio 2019, dal momento che nel bilancio d’esercizio sono inserite le imposte di competenza dell’anno e che l’eliminazione del saldo IRAP 2019 identifica l’obbligazione riferita all’esercizio 2019. Tuttavia, nell’incertezza esistente, non appare irragionevole neanche imputare la cancellazione del saldo all’esercizio 2020. In tal caso, la riduzione delle imposte impatterebbe a conto economico sulla voce 20) “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.
Già Assonime e Confindustria avevano tratto le stesse conclusioni.
Qualunque sia la scelta, prosegue lo studio, considerate proprio le ambiguità contabili esistenti, appare doveroso riportare nella nota integrativa (se redatta) il trattamento adottato.
Le riflessioni sono valide anche per la redazione del bilancio consolidato.
La Fondazione suggerisce al redattore del bilancio di prendere in considerazione:
- attuale percorso di formazione del bilancio;
- contabilizzazione della cancellazione e rilevanza dell’importo trattato;
- informativa.
Nel caso in cui il bilancio sia stato approvato dall’assemblea o dall’organo di amministrazione, l’imputazione della cancellazione del saldo IRAP 2019 sarà riportata nel bilancio dell’esercizio 2020.
Se il bilancio deve ancora essere approvato dall’organo di amministrazione, la società deve identificare il trattamento contabile da adottare, anche in ragione dell’incertezza nel definire una soluzione che sia pacificamente considerabile come l’unica conforme ai principi contabili.
Per importi rilevanti, dunque, il Cndcec considera preferibile imputare la cancellazione del saldo IRAP 2019 al bilancio 2019.
Per importi non rilevanti, il trattamento contabile prescelto è individuabile dalla società. In ogni caso la nota integrativa (se predisposta) identifica la tecnica utilizzata per la determinazione quantitativa delle imposte di competenza.
- edotto.com - Edicola del 1° giugno 2020 - Taglio Irap per le società con esercizio solare al 30 giugno. Chiarimenti - Moscioni
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