Integrazione salariale per emergenza climatica: le istruzioni Inps
Pubblicato il 29 luglio 2024
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In considerazione dell’eccezionale ondata di calore di questi giorni, e della conseguente incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, l’Inps definisce nel messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024 le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.
Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia quelli che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO)
Causale “ordine di pubblica autorità”
Questa causale si applica nei casi in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia stata disposta da un'ordinanza emessa da una pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda o ai lavoratori.
In tali circostanze, i datori di lavoro devono indicare nella relazione tecnica gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività.
NOTA BENE: Non è necessario allegare l'ordinanza stessa alla domanda, ma è fondamentale riportarne gli estremi per consentire una corretta valutazione della richiesta.
Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche delle limitazioni previste nelle stesse.
È possibile richiedere l'integrazione salariale per “evento meteo” qualora le temperature elevate non consentano il regolare svolgimento delle attività lavorative.
In questi casi, è necessario attestare nella relazione tecnica l'avvenuta sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate e riportare gli estremi dell'ordinanza adottata dalla pubblica autorità.
Assegno di integrazione salariale del FIS e fondi di solidarietà bilaterali
Procedura di richiesta
La procedura per richiedere l'assegno di integrazione salariale al FIS o ai fondi di solidarietà bilaterali richiede una serie di passaggi e la presentazione di documentazione dettagliata.
- Presentazione della domanda: la domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha causato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa. È fondamentale rispettare questo termine per evitare il rigetto della richiesta.
- Relazione tecnica: la domanda deve essere accompagnata da una relazione tecnica dettagliata, che descriva le circostanze che hanno portato alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La relazione deve includere:
- La descrizione dell'attività lavorativa interessata.
- Le modalità di svolgimento delle lavorazioni.
- Le condizioni specifiche che hanno reso necessario il ricorso all'integrazione salariale.
- Documentazione aggiuntiva: in caso di eventi climatici avversi, è necessario indicare gli estremi delle ordinanze delle autorità pubbliche che hanno disposto la sospensione o la riduzione delle attività, senza dover allegare le ordinanze stesse.
- Consultazione sindacale: anche se non è richiesta un'informativa sindacale preventiva, i datori di lavoro devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, la durata prevedibile del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.
Eventi meteo e temperature elevate
Definizione di "evento meteo"
Un "evento meteo" è definito come una condizione climatica eccezionale che impedisce il normale svolgimento delle attività lavorative.
Nel caso di temperature elevate, un evento meteo è riconosciuto quando le temperature superano i 35°C.
Tuttavia, anche temperature pari o inferiori a 35°C possono essere considerate, se la temperatura percepita risulta essere più elevata a causa di specifiche condizioni lavorative, come la mancanza di ombreggiatura o l'utilizzo di attrezzature che generano calore.
Valutazione della temperatura percepita
La valutazione della temperatura percepita può essere influenzata da diversi fattori, tra cui:
- ambiente di lavoro: attività svolte in luoghi non protetti dal sole o in ambienti chiusi senza sistemi di ventilazione adeguati.
- attrezzature e materiali: utilizzo di materiali o macchinari che generano calore, aumentando la temperatura percepita.
- abbigliamento protettivo: l'uso di indumenti protettivi, come tute e caschi, che possono aumentare la sensazione di calore.
Le domande di integrazione salariale devono considerare questi fattori per fornire una valutazione completa delle condizioni lavorative; a tale scopo, i datori di lavoro devono redigere una relazione tecnica che non solo attesti le temperature elevate, ma descriva anche l'attività lavorativa svolta e le condizioni specifiche che influenzano la temperatura percepita.
Come presentare le domande
Termini
Il termine per la presentazione delle domande è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha causato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.
Ad esempio, se l'evento si è verificato nel mese di giugno, la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.
Informativa sindacale
Anche se non è richiesta un'informativa preventiva, i datori di lavoro devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, la durata prevedibile del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.
Questa comunicazione deve avvenire anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Inoltre, per le aziende appartenenti ai settori dell'industria e dell'artigianato edile e lapidei, l'informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Relazione tecnica
La relazione tecnica deve essere redatta in modo dettagliato e includere i seguenti elementi essenziali:
- descrizione dell'evento: una descrizione completa dell'evento che ha causato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- attività lavorative interessate: dettagli sulle attività lavorative che sono state sospese o ridotte, incluse le modalità di svolgimento delle lavorazioni.
- condizioni specifiche: una descrizione delle condizioni specifiche che hanno reso necessaria la sospensione o riduzione delle attività, come le temperature elevate o altre condizioni climatiche avverse.
- documentazione di supporto: gli estremi delle ordinanze delle autorità pubbliche, se presenti, o altre evidenze che supportano la richiesta.
Tabella riassuntiva
Tipi di integrazione salariale |
CIGO, FIS, Fondi di solidarietà bilaterali |
Causale per sospensione ordinata |
"Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori" |
Documentazione richiesta |
Indicazione nella relazione tecnica degli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o riduzione delle attività |
Temperature elevate |
Causale "evento meteo" per "temperature elevate"; la prestazione è riconosciuta con temperature >35°C o con temperatura percepita superiore |
Ordinanze pubbliche |
Prestazioni riconosciute per i periodi e le fasce orarie indicate nelle ordinanze |
Richieste sovrapposte |
Non è possibile presentare due domande distinte per gli stessi lavoratori e periodi sovrapponibili |
Relazione tecnica |
Deve attestare la sospensione/riduzione dell’attività per temperature elevate e riportare gli estremi dell’ordinanza |
Bolletini meteo |
Non devono essere allegati; sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto |
Valutazione umidità |
Il tasso di umidità è considerato per la temperatura percepita |
Valutazione delle domande |
Basata su adeguati elementi informativi e descrizione delle attività sospese o ridotte |
Applicazione alle lavorazioni al chiuso |
Le indicazioni valgono anche per lavorazioni al chiuso non beneficiate da ventilazione o raffreddamento |
Lavoro in agricoltura (CISOA) |
Causale "avversità atmosferiche" per sospensione; "CISOA eventi atmosferici a riduzione" per riduzione |
Eventi oggettivamente non evitabili (EONE) |
Le causali "sospensione per ordine pubblico" e "evento meteo" sono considerate EONE |
Non richiesti per EONE |
Anzianità di 30 giorni di lavoro, pagamento del contributo addizionale, informativa sindacale preventiva |
Termine presentazione |
Ultimo giorno del mese successivo a quello dell’evento |
Informativa sindacale |
Comunicazione successiva alle RSA/RSU e articolazioni territoriali delle associazioni sindacali |
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