E' legge il Decreto Agricoltura: CISOA e CIGO per emergenza climatica

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E' legge il Decreto Agricoltura: CISOA e CIGO per emergenza climatica

In vigore dal 14 luglio 2024 le disposizioni della legge di conversione del decreto Agricoltura.

A seguito del via libera definitivo della Camera dell'11 luglio 2024, la legge n. 101 del 12 luglio 2024  è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024.

Il testo della legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, presenta molte novità.

Le novelle che interessano i datori di lavoro e i professionisti del lavoro ruotano intorno a due filoni di intervento vale a dire

  • misure di contrasto al caporalato;
  • tutela dei lavoratori e delle imprese nelle situazioni di stress termico.

Per le novità su appalti leggi anche: Stretta su appalti in agricoltura: banca dati, attestazione di conformità e sanzioni

Assegno di inclusione e contrasto al caporalato

I più recenti fatti di cronaca hanno indotto il Governo a nuovi interventi per il contrasto al fenomeno del caporalato in agricoltura.

Novellando le disposizioni del decreto lavoro in merito ai controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione (articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), l’emendamento approvato al disegno di legge di conversione del decreto Agricoltura amplia sia il raggio di azione dell’attività di vigilanza sia la platea dei soggetti deputati ai controlli.

Si prevede infatti che, con la finalità di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare, anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL abbia accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS.

INPS e INAIL son autorizzate a bandire nuovi concorsi per l’assunzione di ispettori di vigilanza per l'anno 2024.

Sistema informativo per la lotta al caporalato

Nasce il Sistema informativo per la lotta al caporalato con il fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura.

Istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo è concepito come uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.

Alla sua costituzione concorrono più istituzioni ed enti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Ciascuna istituzione e ciascun ente concorre ad alimentare il nuovo Sistema informativo secondo le rispettive competenze:

  • il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mettendo a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo;
  • il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con l'anagrafe delle aziende agricole e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture;
  • il Ministero dell'interno mettendo a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro;
  • l'INPS fornendo i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
  • l'INAIL con i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole;
  • l'INL condividendo i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
  • l'ISTAT inviando i dati relativi alle imprese agricole attive;
  • le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo.

Emergenza climatica e CISOA per intemperie stagionali

Sempre per il settore dell’agricoltura, il legislatore interviene a tutelare lavoratori e imprese dalle eccezionali situazioni climatiche e straordinarie ondate di calore.

In particolare. si amplia transitoriamente l’ambito oggettivo di applicazione della Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) nei casi di intemperie stagionali.

In particolare, si prevede, in via transitoria (nelle more della definizione di nuove misure emergenziali), che per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto agricoltura  ( 14 luglio 2024) e il 31 dicembre 2024, il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e previsto nei casi di intemperie stagionali venga riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (il regime eccezionale opera con riferimento solo questi ultimi) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

Tali periodi di integrazione salariale sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972.

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024.

In deroga alle regole generali (articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457), l’integrazione salariale è concessa dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'INPS.

Emergenza climatica e CIGO

Per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (cassa integrazione salariale ordinaria, CIG) (articolo 10, lettere m), n), e o), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale non sono tenuti al versamento del contributo addizionale (articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024.

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