Lavoro sportivo, novità sulla compilazione Uniemens Gestione separata
Pubblicato il 11 dicembre 2024
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Novità in arrivo dall'Inps con il messaggio n. 4189 del 10 dicembre 2024: si parla di lavoro sportivo e compilazione del flusso Uniemens.
Nuove disposizioni per il flusso Uniemens: il codice attività "32 - Arbitri - UNIArbitri"
Il messaggio n. 4189 del 10 dicembre 2024 introduce significative novità per la gestione del flusso Uniemens, con particolare riferimento al settore sportivo dilettantistico.
La principale innovazione riguarda l’obbligatorietà di un nuovo codice attività, denominato "32 – Arbitri – UNIArbitri – art. 25, 6ter D.Lgs 36/21", destinato a semplificare e uniformare la gestione dei compensi relativi ad arbitri e altri soggetti che operano nell’ambito sportivo dilettantistico.
Queste nuove disposizioni si inseriscono in un quadro normativo in continua evoluzione, che punta a garantire maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi economici legati alle attività sportive.
Gli aggiornamenti si rivolgono infatti ad una vasta platea di soggetti, tra cui federazioni sportive, enti di promozione e organismi affilianti, evidenziando l’importanza di adeguarsi prontamente alle nuove regole per evitare potenziali problematiche amministrative.
Contesto normativo: il decreto legislativo n. 36/2021 e le modifiche del 2023
Il quadro generale delle norme sull’ordinamento sportivo
Il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, adottato in attuazione della legge delega n. 86/2019, mira a disciplinare in modo organico le professioni sportive, incluse quelle legate al settore dilettantistico, e a introdurre misure di semplificazione per gli adempimenti richiesti agli operatori del settore.
In particolare, il decreto ha posto l’accento sulla necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività sportive, delineando obblighi specifici per federazioni, enti e associazioni. Il testo normativo ha subito ulteriori aggiornamenti con il decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, che ha inserito i commi 6-bis e 6-ter all’articolo 25, rafforzando gli obblighi di comunicazione e rendicontazione per alcune categorie di prestazioni.
Le modifiche introdotte stabiliscono che le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, incluse le loro affiliate, hanno l’obbligo di comunicare ai Centri per l’impiego, entro il trentesimo giorno successivo alla fine del trimestre solare, ogni prestazione svolta da arbitri, direttori di gara o soggetti designati per il corretto svolgimento delle competizioni sportive.
Le comunicazioni devono riguardare cicli integrati di prestazioni non superiori a trenta in un periodo massimo di tre mesi.
Il nuovo codice attività "32 – Arbitri – UNIArbitri"
Per facilitare l’identificazione e la gestione dei compensi erogati nel contesto descritto è stato il codice attività "32 – Arbitri – UNIArbitri – art. 25, 6ter D.Lgs 36/21".
Questo codice deve essere obbligatoriamente utilizzato nel flusso Uniemens per i rapporti di tipo D1, D2 e D3, che comprendono le prestazioni dei soggetti impegnati in attività arbitrali o di supervisione in eventi sportivi dilettantistici.
Tipi di rapporto coinvolti: D1, D2, D3
- D1: Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo.
- D2: Prestazioni occasionali.
- D3: Altre tipologie di prestazioni specifiche riconducibili all’attività sportiva dilettantistica.
Questa classificazione consente di garantire maggiore chiarezza nella gestione delle informazioni e dei flussi economici, riducendo il rischio di errori o omissioni.
Come compilare l'Uniemens
Il nuovo codice attività deve essere inserito nella sezione relativa al "Codice attività" del flusso Uniemens, garantendo così un tracciamento puntuale e uniforme delle prestazioni oggetto di compenso.
L’inosservanza di questa disposizione potrebbe comportare difficoltà amministrative, tra cui la mancata registrazione corretta delle prestazioni e potenziali sanzioni.
L’adozione del codice attività "32 – Arbitri – UNIArbitri" coinvolge una vasta gamma di soggetti, tra cui:
- federazioni sportive nazionali e affiliate;
- discipline sportive associate;
- enti di promozione sportiva, anche paralimpici;
- CONI, CIP e la società Sport e Salute S.p.A..
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