Inps “distratto” sulle sanzioni
Pubblicato il 26 settembre 2006
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L’articolo 116, comma 12, della legge 388/2000, aboliva le sanzioni amministrative legate a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, che consistono nell’omissione totale o parziale dei premi in violazioni formali di norme sul collocamento. Un primo giro di chiarimenti del ministero del Lavoro confermava, però, la procedura sanzionatoria amministrativa anche per le violazioni che precedono il 1° gennaio 2001, secondo il principio tempus regit actum di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 689/81. La sentenza della Cassazione n. 7524 del 22 maggio 2002, pur tenendo conto di quel principio, affermava che la legge 689/81 non è riferibile alle condotte, bensì alla manifestazione della potestas puniendi della pubblica autorità; di conseguenza, risultavano rimosse le sanzioni amministrative relative ad infrazioni contestate dopo il 1° gennaio 2001. L’Inps si adeguava, con circolare 191 del 31 dicembre 2002, deliberando l’inefficacia dell’ordinanza-ingiunzione assunta dopo il 1° gennaio 2001, anche se si riferiva a periodi contributivi anteriori, e revocandola d’ufficio. Dovevano essere abbandonati i giudizi pendenti in opposizione. Tuttavia, successive pronunce della stessa corte di Cassazione – sentenze 16699 del 2002 e 16630 del 2003 - sostennero che l’ordinanza-ingiunzione non è esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costituito, ma atto puramente esecutivo, preordinato esclusivamente alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa. L’orientamento fu confermato con la sentenza 16422 del 2005. Oggi, il ministero dell’Economia bacchetta l’Inps, colpevole di aver aderito alla sentenza 7524, isolata e “controcorrente” rispetto all’orientamento dominante, rinunciando all’incasso di crediti legati a violazioni precedenti l’entrata in vigore della Finanziaria 2001.
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