Inps, aumenta l’interesse per omesso o ritardato versamento dei contributi

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Inps, aumenta l’interesse per omesso o ritardato versamento dei contributi

L’Inps rende noto, con la circolare del 12 settembre 2022, n. 100, l’aumento del tasso di interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguente all’innalzamento da parte della Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria dell’8 settembre 2022, di 75 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema pari, dal 14 settembre 2022, all’1,25%.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, a norma dell’art. 2, comma 11, del D.L. n. 338/89, è quindi pari al 7,25% annuo (tasso dell’1,25% maggiorato di 6 punti), con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 14 settembre 2022.

Peraltro, i piani di ammortamento già concessi in base al precedente tasso non subiscono modificazioni.

Sempre dal 14 settembre 2022, l’interesse previsto per differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 7,25% annuo, da applicare a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2022.

Sanzioni civili

Per il mancato o ritardato pagamento di contributi di cui alla lettera a), comma 8, dell’articolo 116, L. n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 6,75% (tasso dell’1,25% maggiorato di 5,5 punti); la medesima misura del 6,75% trova applicazione anche qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e se il versamento degli stessi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

In caso di evasione è confermata la sanzione civile annua pari al 30%, nel limite del 60% dei contributi non corrisposti nei termini di legge.

Ammonta sempre al 6,75% annuo l’interesse dovuto per mancato versamento derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.

Procedure concorsuali

In caso di procedure concorsuali, la misura delle sanzioni è pari al tasso Eurosistema aumentato di due punti, a condizione dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Poiché il limite massimo della riduzione non può peraltro essere inferiore all’interesse legale e, qualora il tasso Eurosistema scenda al di sotto di tale percentuale, la riduzione massima è pari al tasso legale e la minima è pari all’interesse legale maggiorato di due punti; dal 14 settembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura definita alla medesima data.

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