Acquisto ramo d’azienda comprensivo di housing universitario: registro
Pubblicato il 03 marzo 2026
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La risposta n. 60 del 2 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime applicabile ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo in caso di cessione di ramo d’azienda comprensivo di immobile destinato a housing universitario, ammesso ai finanziamenti previsti dall’articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.
Principio affermato
L’esenzione prevista dal comma 10 dell’articolo 1-bis:
- si applica anche nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda;
- ma esclusivamente con riferimento alla quota di corrispettivo imputabile all’immobile destinato a residenza universitaria e ammesso al finanziamento MUR.
L’agevolazione non si estende all’intero compendio aziendale.
Normativa
L’articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, introdotto dall’articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (convertito dalla legge 17 novembre 2022, n. 175), disciplina il nuovo piano di sviluppo dell’housing universitario.
Il comma 10 della citata disposizione prevede che:
- sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento.
L’agevolazione è subordinata:
- all’ammissione al finanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR);
- alla realizzazione e messa a disposizione dei posti letto nei termini previsti;
- al mantenimento della destinazione d’uso, pena la decadenza dal beneficio ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
Interpello: acquisizione ramo d’azienda per housing
L’istanza di interpello riguarda una società che intende:
- acquisire un ramo d’azienda avente ad oggetto attività alberghiera;
- destinare l’immobile incluso nel compendio aziendale a residenza universitaria;
- accedere al contributo previsto dal Decreto MUR 26 febbraio 2024, n. 481 (come aggiornato dal Decreto 31 maggio 2024, n. 764).
Il quesito sottoposto all’Agenzia riguarda la possibilità di applicare l’esenzione fiscale all’intero atto di cessione del ramo d’azienda.
Imposta di registro per cessioni o rami di azienda
Per valutare la questione, l’Agenzia richiama l’articolo 23 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’Imposta di Registro – TUR), come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
Il comma 4 dell’articolo 23 stabilisce che, nelle cessioni di aziende o rami d’azienda, si applicano:
- le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso delle diverse tipologie di beni che compongono il compendio;
- sulla base di una ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto o nei relativi allegati.
In assenza di ripartizione analitica, trova applicazione l’aliquota più elevata prevista per i beni trasferiti.
Esenzione solo sulla quota riferibile all’immobile
Nella risposta n. 60 del 2 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’agevolazione prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000:
- è applicabile anche in presenza di una cessione di ramo d’azienda;
- ma esclusivamente con riferimento alla quota parte del corrispettivo imputabile all’immobile destinato a housing universitario.
L’esenzione, quindi, non si estende all’intero valore del ramo d’azienda, bensì:
- riguarda unicamente la componente immobiliare;
- mentre le restanti componenti (attrezzature, arredi, avviamento, altri beni) restano soggette a imposta di registro secondo le aliquote ordinarie proprie di ciascuna categoria.
Condizione essenziale: indicazione analitica del valore dell’immobile
Per poter applicare correttamente l’esenzione è necessario che:
- l’atto di cessione riporti una ripartizione puntuale e analitica del corrispettivo;
- sia chiaramente individuata la quota riferibile all’immobile;
- la proposta sia stata formalmente ammessa al finanziamento ai sensi dell’articolo 2 del Decreto MUR n. 481 del 26 febbraio 2024.
In assenza di indicazione distinta del valore dell’immobile, il rischio è quello di non poter isolare la quota agevolabile, con possibili effetti negativi in sede di registrazione dell’atto.
In sintesi
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La Risposta n. 60 del 2 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di cessione di ramo d’azienda con immobile destinato a housing universitario, l’esenzione da imposta di registro e di bollo prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000:
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