Omesso o ritardato versamento dei contributi Inps, variato l’interesse

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Omesso o ritardato versamento dei contributi Inps, variato l’interesse

Cambia il tasso di interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; lo comunica l’Inps con la circolare n. 98 del 29 agosto 2022, recependo quanto disposto dalla BCE lo scorso 21 luglio, che ha fissato nello 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) a partire dal 27 luglio 2022.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per la rateizzazione dei debiti per contributi e sanzioni civili è quindi pari al 6,50% annuo, con riferimento alle rateazioni presentate dal 27 luglio 2022 ed è applicato, in ipotesi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2022.

Sanzioni civili

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi (lettera a, comma 8, dell’art. 116 della L. n. 388/2000), la sanzione civile è del 6% annuo (tasso dello 0,50% maggiorato di 5,5 punti).

Resta ferma, peraltro, in caso di evasione, la sanzione civile del 30% annuo, nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Procedure concorsuali

Anche in ipotesi di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte applicate nella fattispecie prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a) della L. n. 388/2000, sono pari al 2,50% (tasso Eurosistema aumentato di due punti percentuali), fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Il limite massimo della riduzione non può peraltro essere inferiore all’interesse legale, per cui lo stesso sarà pari al tasso legale, mentre il limie minimo sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.

Poiché, chiarisce l’Istituto, per effetto della decisione BCE in oggetto, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento (ex TUR) è inferiore a quello legale (1,25% annuo) dal 27 luglio 2022 la riduzione delle sanzioni opera sulla base di tali ultime misure

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