Inps, aggiornati i minimali ed i massimali per il 2025
Pubblicato il 31 gennaio 2025
In questo articolo:
- Minimale di retribuzione giornaliera per i lavoratori dipendenti
- Fondo Volo
- Soci di cooperative della piccola pesca
- Lavoratori a domicilio
- Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
- Lavoratori dello spettacolo
- Aliquota aggiuntiva dell’1%
- Limiti per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
- Prestazioni che non concorrono a formare il reddito imponibile: novità per il 2025
- Lavoratori sportivi e dello spettacolo
- Prestazioni di maternità obbligatoria
- Regolarizzazioni contributive per gennaio 2025
- In breve: rivalutazione delle prestazioni di maternità e regolarizzazione contributiva 2025
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Determinati dall’Inps, come ogni anno, i minimali giornalieri e gli altri valori utili al calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Vediamo quanto contenuto nella circolare n. 26 del 30 gennaio 2025.
Minimale di retribuzione giornaliera per i lavoratori dipendenti
Il valore della retribuzione giornaliera minima, parametro fondamentale per il calcolo delle contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per il 2025 è stato aggiornato a 57,32 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 463/1983.
Il calcolo del limite minimo di retribuzione giornaliera si basa su una percentuale (9,50%) del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio 2025, pari a 603,40 euro mensili.
Calcolo del minimale giornaliero per il 2025:
- Trattamento minimo mensile di pensione (FPLD): 603,40 euro.
- Percentuale applicata: 9,50%.
- Minimale giornaliero: 57,32 euro.
Fondo Volo
Per i lavoratori iscritti al Fondo Volo, ossia il personale dipendente da aziende di navigazione aerea, la retribuzione imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore al valore minimo giornaliero di 57,32 euro, soglia stabilita dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 338/1989, in combinazione con l’articolo 12 della Legge n. 153/1969, che disciplina il minimo contrattuale per questa categoria.
In assenza di un contratto collettivo nazionale applicabile, i limiti minimi di retribuzione imponibile sono infatti determinati mediante decreti specifici del Ministero del Lavoro.
Soci di cooperative della piccola pesca
I soci delle cooperative della piccola pesca, disciplinati dalla legge n. 250/1958, sono soggetti a un regime retributivo convenzionale.
Per il 2025, la retribuzione mensile convenzionale è stata fissata a 796,00 euro, calcolata sulla base di un salario giornaliero minimo di 31,85 euro per 25 giornate lavorative al mese.
Lavoratori a domicilio
Anche i lavoratori a domicilio rientrano tra le categorie soggette a un limite minimo di retribuzione giornaliera specifico: per il 2025, tale limite è fissato a 31,85 euro, in linea con quanto previsto per le retribuzioni convenzionali.
Il calcolo e l’adeguamento annuale si basano sull’articolo 22 della legge n. 160/1975, che applica l’indice ISTAT per garantire una rivalutazione costante.
Come per gli altri settori, anche in questo caso si applica la regola generale del rispetto del minimo contrattuale stabilito dai CCNL, qualora questo sia superiore al valore convenzionale.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è stato fissato, per il 2025, a 120.607,00 euro, arrotondato all’unità di euro.
Questo limite si applica ai lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, come stabilito dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 e riguarda anche coloro che hanno optato per il calcolo della pensione secondo il sistema contributivo.
Applicazione nei flussi Uniemens
Vediamo come applicare il massimale nei flussi Uniemens.
- La retribuzione eccedente il massimale deve essere riportata nell’elemento
<EccedenzaMassimale>
della sezione<DatiParticolari>
. - Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre l’eccedenza dovrà continuare a essere valorizzata.
Lavoratori dello spettacolo
Il settore dello spettacolo presenta alcune peculiarità in termini di calcolo contributivo: per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, il contributo di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva si applicano infatti in modo differenziato.
Contributo di solidarietà
- Per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995, il contributo di solidarietà è pari al 5% della retribuzione eccedente il massimale annuo di 120.607,00 euro. Tale percentuale è suddivisa in 2,5% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del lavoratore.
- Per i lavoratori già iscritti prima del 1995, il contributo di solidarietà si applica sulle eccedenze rispetto al massimale giornaliero, fissato a seconda delle fasce retributive.
Massimali giornalieri
Per il 2025, i massimali giornalieri sono articolati nelle fasce di retribuzione giornaliera variabili in funzione del livello retributivo.
Esempio: per una retribuzione giornaliera compresa tra 879,01 e 1.758,00 euro, il massimale imponibile è pari a 879,00 euro.
Questi valori devono essere riportati in modo preciso nei flussi Uniemens, utilizzando l’elemento <EccMassSpet> per l’eccedenza dei massimali giornalieri e annuali.
Aliquota aggiuntiva dell’1%
Tale aliquota, prevista dall’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, si applica alle retribuzioni eccedenti la prima fascia pensionabile, fissata per il 2025 a 55.448,00 euro annui.
Dettagli sull’applicazione
- L’aliquota si applica solo sulla quota eccedente il valore di 55.448,00 euro e fino al massimale annuo di 120.607,00 euro.
- La soglia mensile di riferimento per il calcolo è pari a 4.621,00 euro, determinata dividendo il valore annuo per 12 mesi.
Mensilizzazione
L’applicazione dell’aliquota segue il criterio della mensilizzazione: ciò significa che i datori di lavoro devono considerare le eccedenze su base mensile, riportandole nei flussi Uniemens.
- L’eccedenza deve essere valorizzata nell’elemento
<ContribuzioneAggiuntiva>
con i dati relativi all’imponibile e ai contributi versati. - Per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica, le informazioni devono essere inserite nella sezione
<ListaPosPA>
.
Limiti per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Aggiornati anche i limiti di retribuzione applicabili per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, parametro essenziale per determinare la validità dei contributi versati soprattutto in relazione alla soglia minima di retribuzione settimanale e annua.
Valori 2025
Per l’anno 2025, il limite settimanale di retribuzione richiesto per l’accredito contributivo è fissato a 241,36 euro, calcolato come il 40% del trattamento minimo mensile di pensione (pari a 603,40 euro).
A livello annuale, questo limite corrisponde a 12.551,00 euro, ottenuto moltiplicando il valore settimanale per 52 settimane.
Prestazioni che non concorrono a formare il reddito imponibile: novità per il 2025
Fringe benefit
I valori dei fringe benefit per il 2025 sono stati confermati entro il limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 per i dipendenti con figli a carico.
I fringe benefit includono beni, servizi o somme erogate dai datori di lavoro per il benessere dei dipendenti, come buoni spesa, contributi per utenze domestiche o spese abitative.
Rimborsi per vitto, alloggio e trasporto
I rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non concorrono alla formazione del reddito imponibile se effettuati attraverso strumenti di pagamento tracciabili, ovvero carte di credito o di debito e assegni bancari o bonifici.
Lavoratori sportivi e dello spettacolo
Lavoratori sportivi
Per i lavoratori sportivi subordinati, il massimale annuo della base contributiva è fissato a 120.607,00 euro, in linea con quanto stabilito per la generalità dei lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995. Questo massimale si applica anche alle contribuzioni per malattia, maternità e altre prestazioni previdenziali.
Per i lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie prima del 31 dicembre 1995, il massimale giornaliero è pari a 387,00 euro, valore che rappresenta il limite massimo per il calcolo dei contributi giornalieri.
E’ previsto inoltre un contributo di solidarietà del 3,1% per le retribuzioni eccedenti il massimale annuo, di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore.
Lavoratori dello spettacolo
Anche i lavoratori dello spettacolo sono soggetti all’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia pensionabile (55.448,00 euro per il 2025).
L’aliquota si applica fino al massimale annuo di 120.607,00 euro.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità è stato fissato a 120,00 euro.
Prestazioni di maternità obbligatoria
La circolare Inps n. 26 del 30 gennaio 2025 fornisce indicazioni aggiornate sul valore dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, che per l’anno 2025 è stato rivalutato sulla base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo.
L’importo, calcolato ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 151/2001, è fissato a 2.508,04 euro.
Il valore aggiornato tiene dunque conto delle necessità di adeguamento al costo della vita, garantendo un importo coerente con le variazioni inflazionistiche rilevate.
- Importo per il 2025: 2.508,04 euro.
- Calcolo basato sull’adeguamento ISTAT: l’indice viene applicato per assicurare una rivalutazione costante, proteggendo il potere d’acquisto delle lavoratrici beneficiarie.
Questo importo deve essere dichiarato correttamente dai datori di lavoro nel flusso Uniemens, utilizzando gli elementi specifici <DenunciaIndividuale>
e <Maternità>
per identificare l’indennità spettante. Qualsiasi eccedenza rispetto al valore massimo stabilito deve essere riportata nella sezione <IndMat2Fascia>
.
Regolarizzazioni contributive per gennaio 2025
Il termine ultimo per completare la regolarizzazione è fissato al 16 aprile 2025, in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
Indicazioni operative per i flussi Uniemens
Per effettuare la regolarizzazione, i datori di lavoro devono:
- calcolare le differenze contributive: i datori di lavoro devono determinare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle effettivamente assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- procedere alla dichiarazione nel flusso Uniemens: le differenze devono essere aggiunte alle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione. A tal fine, è necessario valorizzare l’elemento <Imponibile> nella sezione <DatiRetributivi>;
- eventualmente restituire l’aliquota aggiuntiva dell’1%: se l’aliquota aggiuntiva dell’1% è stata applicata in eccesso, l’importo a credito dell’azienda deve essere riportato nell’elemento <Regolarizz1PerCento> della sezione <Contribuzione Aggiuntiva>. Per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica, il valore a credito deve essere indicato nella <ListaPosPA> con un segno negativo.
In breve: rivalutazione delle prestazioni di maternità e regolarizzazione contributiva 2025
Indennità di maternità obbligatoria |
€ 2.508,04 |
Importo massimo a carico del bilancio dello Stato per il 2025, rivalutato in base agli indici ISTAT. |
Limite per la regolarizzazione contributiva |
16 aprile 2025 |
Data entro cui i datori di lavoro possono adeguare i contributi versati senza oneri aggiuntivi. |
Limite settimanale per accredito contributi |
€ 241,36 |
Minimo settimanale richiesto per il riconoscimento dei contributi previdenziali. |
Limite annuo per accredito contributi |
€ 12.551,00 |
Soglia minima di retribuzione per l’accredito dei contributi figurativi nel 2025. |
Differenze contributive Uniemens |
Variabile |
Differenza tra l’imponibile calcolato al 1° gennaio 2025 e quello effettivamente dichiarato nel mese di gennaio. |
Aliquota aggiuntiva 1% |
Restituzione in caso di errore |
Se applicata in eccesso, deve essere rettificata nei flussi Uniemens con indicazione nel campo |
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