Ingresso del testamento nel giudizio di rinvio

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14101 del 2012, ha chiarito che, alla luce del principio dell’economia dei giudizi e qualora ricorrano i presupposti per la revocazione della sentenza di secondo grado, è possibile che, in sede di rinvio, venga dato ingresso a nuovi documenti.

Nella specie, nell’ambito di una controversia in materia di successione, una donna era venuta a conoscenza dell’esistenza del testamento olografo della zia successivamente alla sentenza di secondo grado; trovandosi nell’impossibilità di produrlo, per cause di forza maggiore, nelle precedenti fasi di merito, ne aveva chiesto l’acquisizione nel giudizio di rinvio dinanzi ai giudici di secondo grado. E tale richiesta è stata ritenuta legittima dalla Suprema corte di cassazione.
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