Infortunio in itinere riconosciuto anche per lavoratori in smart working

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Infortunio in itinere riconosciuto anche per lavoratori in smart working

Anche i lavoratori in smart working sono tutelati in caso di infortunio in itinere.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, Sezione lavoro, con sentenza depositata 16 settembre 2024, nel pronunciarsi sulla vicenda di una lavoratrice che aveva subito un infortunio mentre si trovava in permesso per motivi personali durante il tragitto per andare a prendere la figlia a scuola.

Nonostante fosse in smart working, il giudice ha riconosciuto l'infortunio come infortunio in itinere, poiché la lavoratrice si trovava in permesso per adempiere a doveri familiari, considerato un tragitto "necessitato" e quindi coperto dalla normativa sugli infortuni sul lavoro.

Infortunio in itinere anche se si è in smart working

Il caso esaminato

La lavoratrice, dipendente pubblica, aveva richiesto, mentre stava lavorando da casa in modalità agile, un permesso orario per andare a prendere la figlia a scuola.

Durante il tragitto, la dipendente era caduta, provocandosi una distorsione al piede.

Dopo essere stata visitata al pronto soccorso, aveva attivato la regolare denuncia di infortunio, ma l'INAIL aveva respinto la richiesta di indennizzo, ritenendo che l'infortunio fosse dovuto a un rischio generico, non riconducibile all'attività lavorativa.

La posizione dell'INAIL e il ricorso della lavoratrice  

L’INAIL ha respinto la domanda sostenendo che l'infortunio non fosse indennizzabile, atteso che, a seguito della fruizione di un permesso personale, il nesso con l'attività lavorativa viene interrotto. Di conseguenza, l'evento non sarebbe coperto dalla tutela prevista per gli infortuni in itinere.

La lavoratrice aveva quindi presentato ricorso contro questa decisione, richiamando l’ordinanza n. 18659/2020 della Corte di Cassazione, secondo la quale anche in casi di permesso per motivi personali, il tragitto può essere considerato tutelato dalla normativa sugli infortuni in itinere.

Secondo la ricorrente, l’infortunio avvenuto durante il tragitto per motivi familiari (prendere la figlia a scuola) deve essere considerato come infortunio sul lavoro ed è, dunque, indennizzabile.

La decisione del Tribunale di Milano  

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso della dipendente, rigettando la posizione dell'INAIL.

Il giudice ha affermato che la tutela antinfortunistica copre i lavoratori tutte le volte in cui si allontanano dal luogo di lavoro, anche quando si trovano in permesso per motivi personali, come nel caso della lavoratrice in questione.

Nella sentenza, il Tribunale ha richiamato i principi consolidati della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che prevede la protezione degli infortuni in itinere, anche durante pause o permessi, purché l'infortunio si verifichi lungo un tragitto necessitato, come quello per adempiere a doveri familiari, nel caso specifico per andare a prendere la figlia a scuola.

Il giudice del lavoro ha inoltre sottolineato che, nel contesto dello smart working, il luogo di lavoro è l’abitazione stessa del dipendente. Pertanto, il percorso intrapreso per adempiere a doveri genitoriali rientra nella tutela prevista dalla normativa sugli infortuni in itinere, anche se l'attività lavorativa è sospesa temporaneamente per la fruizione di un permesso.

Conclusioni e condanna dell’INAIL  

L’INAIL, in definitiva, è stato condannato a indennizzare la lavoratrice per il danno subito.

Il Tribunale ha riconosciuto un indennizzo per il danno biologico pari all'8% e stabilito che l'infortunio occorso durante il permesso era pienamente indennizzabile.

Il giudice milanese, inoltre, ha affermato che la fruizione di un permesso per motivi personali non interrompe automaticamente la tutela antinfortunistica, ma al contrario, durante le pause e i permessi regolati da norme o contratti collettivi, i lavoratori in smart working godono delle stesse tutele previste per i lavoratori che operano in presenza.

L'attività lavorativa svolta in modalità agile, infatti, non esclude la possibilità di riconoscere un infortunio in itinere, in particolar modo quando il lavoratore interrompe l’attività per adempiere a doveri personali o familiari, come avvenuto nel caso esaminato.

Il giudice ha basato la decisione su una interpretazione estensiva della normativa sugli infortuni in itinere, confermando che, anche in modalità agile di lavoro e durante la fruizione di un permesso per motivi personali, il lavoratore rimane tutelato se l'infortunio avviene nel corso di un tragitto connesso ad obblighi personali (ad esempio, prendere un figlio a scuola). La condizione è che il tragitto sia giustificato da necessità non voluttuarie e senza deviazioni ingiustificate.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Una dipendente pubblica in smart working, durante un permesso per motivi personali per andare a prendere la figlia a scuola, cade e si infortuna. L'INAIL respinge la richiesta di indennizzo ritenendo che l'infortunio non sia legato all'attività lavorativa.
Questione dibattuta Se un infortunio occorso durante un permesso per motivi personali, mentre il lavoratore è in smart working, possa essere considerato infortunio in itinere e quindi indennizzabile dall'INAIL.
Soluzione del Tribunale Il Tribunale di Milano ha stabilito che l'infortunio è indennizzabile, poiché avvenuto durante un tragitto necessitato (andare a prendere la figlia a scuola), che rientra nella tutela degli infortuni in itinere anche per chi lavora in smart working.
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