Infortuni sul lavoro: mancata verifica d'idoneità, committente responsabile
Pubblicato il 25 marzo 2025
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Il committente è penalmente responsabile dell'infortunio sul lavoro se non verifica l'idoneità tecnico-professionale del prestatore rispetto ai lavori da eseguire.
Questo principio si applica quando il committente non ha svolto le dovute verifiche sulla capacità del lavoratore di affrontare i rischi associati al lavoro, soprattutto quando si tratta di situazioni oggettivamente pericolose.
Appalto: responsabilità del committente in caso di infortunio sul lavoro
Con sentenza n. 11603 del 24 marzo 2025, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità del committente in caso di infortunio del lavoratore autonomo durante l'esecuzione di un contratto di appalto o prestazione d'opera.
All'imputato, nella qualità di committente dei lavori presso un cantiere, era stata ascritta la responsabilità per aver causato il cedimento di una parete terrosa interessata da attività di sbancamento, cui era seguita la morte per soffocamento del prestatore di lavoro, presente all'interno dello scavo.
Il caso esaminato
Lo sbancamento era stato praticato con l'utilizzo di uno escavatore di proprietà della vittima e da questa condotto. Più precisamente, la responsabilità per la condotta colposa posta in essere era stata connotata da colpa generica e da colpa specifica per avere violato norme sulla sicurezza del lavoro.
Segnatamente, il committente era accusato di non avere predisposto o comunque fatto elaborare il piano di sicurezza, nonché per aver omesso di designare il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
Un ulteriore profilo di responsabilità era stato ravvisato nella mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale della ditta incaricata dello scavo e, infine, nel non aver predisposto, nella zona superiore dello scavo, delle armature di sostegno.
L'istruttoria dibattimentale
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale era emerso:
- che la decisione di procedere ai lavori di domenica era stata presa dalla vittima, la quale aveva espresso l'intenzione di completare il collegamento con la rete fognaria quel giorno festivo e aveva indicato il punto dove doveva essere effettuato lo scavo, nonché il tipo di lavoro da effettuare in difformità dal luogo indicato dal progettista architetto, nominato anche direttore dei lavori;
- che non vi era un piano di sicurezza;
- che l'impresa era stata scelta dall'imputato per i pregressi rapporti di conoscenza, così come l'escavatorista;
- che l'architetto non era stato avvisato dello svolgimento del lavoro di domenica e che, in base al suo elaborato progettuale, lo scavo sarebbe dovuto avvenire in un altro punto del terreno;
- che il progetto di dettaglio non era ancora stato effettuato.
Da qui la condanna penale confermata in sede di appello.
L'imputato aveva presentato ricorso davanti alla Cassazione, rivendicando la sua veste di mero committente per sostenere il suo esonero dai profili di responsabilità colposa che gli erano stati attribuiti.
La decisione della Cassazione
La Suprema corte ha tuttavia ritenuto infondato il relativo ricorso.
Committente: figura e obblighi
Secondo gli Ermellini, l'imputato non aveva tenuto conto del fatto che, a seguito del cambiamento normativo originariamente introdotto dal Decreto Legislativo n. 494/1996, la figura del committente è stata chiaramente definita, con l'indicazione degli obblighi che le incombono, oggi previsti e dettagliati dall'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008.
Tra questi obblighi ci sono l'informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione, restando comunque invariata la responsabilità dell'appaltatore per il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza a lui attribuiti.
È stato ribadito, quindi, il dovere di garantire la sicurezza riguardo ai lavori eseguiti nell'ambito di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, sia da parte del datore di lavoro (di solito l'appaltatore) che del committente.
Il committente e il controllo sull'organizzazione dei lavori
Inoltre, è stato sottolineato che questo principio non può essere applicato in modo automatico, poiché non si può richiedere al committente un controllo incessante, costante e dettagliato sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
Di conseguenza, la responsabilità del committente dipende da come si è comportato concretamente, considerando vari fattori come le capacità organizzative dell'impresa scelta, il tipo di lavori affidati e la percezione immediata di pericoli evidenti. La condotta del committente è cruciale nel determinare se la sua negligenza abbia contribuito direttamente all'incidente.
La Cassazione, sul punto, ha richiamato una propria precedente sentenza (n. 35185/16), in cui il committente è stato ritenuto responsabile per la morte di un lavoratore edile che è precipitato da un'altezza.
In quel caso, la responsabilità è emersa perché il committente aveva scelto un artigiano non adeguatamente strutturato per affrontare il lavoro in sicurezza, nonostante fosse evidente il pericolo.
Le conclusioni della Corte
In sintesi, il committente ha l'obbligo di accertarsi che i lavoratori autonomi scelti siano adeguatamente qualificati e attrezzati per svolgere lavori sicuri, ma non ha l'obbligo di un controllo continuo sulle operazioni quotidiane.
Nel caso in esame, la Corte d'appello aveva verificato in concreto l'incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, alla luce dei parametri sopra richiamati.
L'imputato era stato avvisato, la sera precedente, che il lavoratore avrebbe proceduto allo scavo il giorno successivo, una domenica di agosto, e che lo scavo sarebbe stato effettuato all'insaputa del progettista nonché direttore dei lavori, in palese difformità rispetto al progetto.
Piena responsabilità del committente
Nella specie, l'esclusione del direttore dei lavori dalla possibilità di assolvere i propri doveri in merito alla sicurezza degli stessi aveva comportato la ricaduta della piena posizione di garanzia in capo al committente, alla luce della disposizione dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, nella formulazione vigente al momento del fatto.
Andava inoltre aggiunto che la responsabilità dell'imputato risiedeva anche nel non aver effettuato una verifica delle capacità tecnico-professionali e delle attività della ditta esecutrice dei lavori.
Del resto, come ricordato dalla giurisprudenza, il committente risponde dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile, come nel caso esaminato.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Questione dibattuta | Soluzione della Corte di Cassazione |
---|---|---|
Il committente è stato ritenuto responsabile per l'infortunio mortale di un lavoratore autonomo. L'incidente è avvenuto durante i lavori di sbancamento con un escavatore. La vittima aveva condotto l'escavatore senza la supervisione adeguata, in violazione delle norme di sicurezza. La responsabilità del committente è stata messa in discussione per la mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e del lavoratore. | Se il committente sia penalmente responsabile per un infortunio sul lavoro a causa della mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale del prestatore d'opera. | La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del committente, ribadendo che, in base al Decreto Legislativo n. 81/2008, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore e dell'impresa incaricata, in particolare in presenza di situazioni di oggettivo pericolo. Tuttavia, non si può richiedere un controllo continuo da parte del committente sull'andamento dei lavori. |
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