Infermiera vince ricorso contro vaccinazione
Pubblicato il 17 febbraio 2021
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Mentre prosegue il dibattito dottrinale sull'obbligatorietà del vaccino anti- COVID per tutti i lavoratori e, in particolar modo, per quelli più esposti al rischio di contagio come il personale medico, infermieristico e gli operatori sanitari in genere, anche la giurisprudenza di merito interviene con una interessante pronuncia, la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina del 12 dicembre 2020.
Vaccinazione antinfluenzale e obbligatorietà regionale
Lo spunto è offerto dall'istanza cautelare proposta al giudice del Lavoro del Tribunale di Messina da una infermiera sospesa dal lavoro per inidoneità alla mansione a seguito del rifiuto di vaccinarsi.
L'Azienda Ospedaliera presso la quale l'infermiera lavorava aveva applicato alla lettera l'art. 10 del Decreto n. 743 del 13 agosto 2020 che, nel prevedere la somministrazione del vaccino antinfluenzale ed antipneumococcico, ovvero, per i soggetti già sottoposti a tale ultimo vaccino, la sola vaccinazione anti Tpa e/o antizoster, recitava testualmente "per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/2021, in concomitanza con la pandemia da Covid-19, viene introdotto l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale per i medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario. La mancata vaccinazione, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'inidoneità temporanea, per tutto il periodo della campagna, allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell'art. 41 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all'art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli art. 271 e ss. del decreto citato".
Al decreto erano seguiti successivi chiarimenti sul procedimento inerente l’idoneità del lavoratore alla mansione.
Vaccini obbligatori solo con legge dello Stato
Tra i motivi del ricorso, la lavoratrice adduce che i trattamenti sanitari obbligatori sono coperti da riserva di legge statale e che, ad oggi, non sussiste alcuna legge di Stato che consenta l’imposizione del vaccino antinfluenzale nei confronti del personale sanitario, né tantomeno la previsione della inidoneità alla mansione e la conseguente decurtazione degli emolumenti stipendiali.
Inoltre la lavoratrice rileva che l’art. 279 comma 2 lettera a) del T.U. della sicurezza sul lavoro non prevede l’obbligatorietà della vaccinazione in capo al lavoratore, ma impone al datore di lavoro la messa a disposizione del vaccino. Infine, il successivo comma 5 obbliga al medico competente di informare i lavoratori sui vantaggi e sugli inconvenienti del vaccino.
Vaccini degli operatori sanitari come misura di prevenzione
Secondo l’Assessorato Regionale della Salute invece, considerato l'attuale quadro emergenziale, la disposizione regionale sulla vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari può essere inquadrata nell'ambito della competenza organizzativa in materia di sanità che l'ordinamento riconosce alle Regioni, posto l'obiettivo dichiarato di alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie del S.S.R. e nell'ottica di ridurre l'assenteismo degli operatori nonchè di agevolare la diagnosi differenziale.
L'inidoneità allo svolgimento della mansione lavorativa per mancata vaccinazione, sottolinea l’Assessorato siciliano, ha poi efficacia temporanea, limitata alla durata della campagna di vaccinazione.
Rifiuto di vaccinarsi e inidoneità alla mansione
Il giudice del lavoro rileva innanzitutto che la materia della salute rientra tra le materie di legislazione concorrente di cui all’art. 117 comma 3 della Costituzione. In queste materie, ricorda il giudice di merito, “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. Pertanto, le Regioni devono rispettare i “principi fondamentali” previsti a livello statale. E in tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 5 del 2018).
Al riguardo, la normativa statale volta a contrastare la diffusione del COVID 19 non ha introdotto un obbligo vaccinale generale (nè tantomeno per il personale sanitario) il cui mancato assolvimento determina inidoneità al lavoro.
Viene pertanto accolto il ricorso dell'infermiera e disapplicato il decreto dell’Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia e gli atti conseguenziali.
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