Incentivi all’esodo conferiti in Fondo complementare, quale tassazione?

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Incentivi all’esodo conferiti in Fondo complementare, quale tassazione?

Con la risposta all’interpello n. 323 del 3 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate definisce se le somme erogate a titolo di incentivo all'esodo in caso di conferimento ad un fondo di previdenza complementare siano o meno oggetto di tassazione separata, a norma degli articoli 17, comma 1 lett. a), e 19, comma 2, del DPR 917/86.

La tassazione separata

Secondo gli articoli suddetti, sono oggetto di tassazione separata le seguenti tipologie di redditi:

  • trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti;
  • l'indennità di preavviso;
  • le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni;
  • le somme attribuite come corrispettivo all'obbligo di non concorrenza;
  • le somme e i valori percepiti a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il quesito

La questione è stata sollevata in seguito alla sottoscrizione da parte di un dirigente di un accordo che prevede il riconoscimento, da parte dell’azienda, di un incentivo all'esodo con facoltà del versamento totale o parziale dello stesso nel Fondo di previdenza integrativa di appartenenza.

L'istante ritiene che sia possibile applicare il regime di “neutralità fiscale” riconosciuto al TFR riversato in un Fondo pensione.

La risposta dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate rigetta la soluzione prospettata dal contribuente adducendo le seguenti motivazioni:

  1. le somme versate una tantum connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, inclusi quindi gli incentivi all’esodo, sono assoggettate a tassazione separata e sono imponibili per il loro ammontare complessivo con la stessa aliquota applicata al Tfr;
  2. riguardo il finanziamento dei fondi pensionistici complementari, viene chiarito che lo stesso può avvenire mediante il versamento di contributi da parte del dipendente o del datore di lavoro o attraverso il conferimento del Tfr maturando. Il trasferimento al fondo del Tfr, sia maturando che maturato, non rappresenta un’anticipazione del trattamento di fine rapporto e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento mentre il Tfr pregresso è assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica.

Ne deriva che il passaggio al Fondo pensione in neutralità fiscale vale soltanto per il Tfr e non anche per altre somme e che perciò il conferimento alla forma pensionistica complementare dell’incentivo all'esodo può essere versato al Fondo di previdenza al netto dell'imposta dovuta con applicazione dell’aliquota stabilita per il Tfr.

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