Previdenza complementare, trattamento fiscale del riscatto

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Previdenza complementare, trattamento fiscale del riscatto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 330 dell’11 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale da applicare al riscatto esercitato da parte di iscritti a un fondo di previdenza complementare che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, tenuto conto che la posizione individuale degli iscritti è formata da somme accantonate dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, altresì, da somme accantonate dopo il 1° gennaio 2007.

Fondo di previdenza complementare, la disciplina di riscatto

La nuova disciplina della previdenza complementare, introdotta dal D.Lgs. n. 252/2005, con efficacia dal 1° gennaio 2007, oltre a contenere una previsione analitica delle ipotesi di riscatto, ha modificato il trattamento fiscale applicabile agli importi riscattati.

In particolare, l’art. 14, co. 4, del suddetto decreto legislativo prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, riducibile fino al 9%, in funzione degli anni di iscrizione al fondo, in caso di:

  • riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
  • riscatto totale della posizione individuale, nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  • riscatto totale della posizione individuale da parte degli eredi o dei diversi beneficiari designati dall’iscritto in caso di morte dell’aderente.

Nei casi di riscatto per motivi diversi da quelli sopra indicati, si applica una tassazione meno favorevole, con una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Incentivo alla risoluzione del rapporto, quale disciplina si applica?

All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto di sapere se al riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo pensione istante richiesto dagli iscritti che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, possa applicarsi la disciplina del riscatto parziale per il caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2007, i presupposti per la richiesta di riscatto devono essere individuati sulla base della disciplina vigente a decorrere dalla medesima data, il riscatto parziale esercitato dagli iscritti al fondo Istante ai sensi dell'art 14, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, sarà assoggettato al seguente regime fiscale.

In particolare, previa imputazione dei riscatti ai montanti maturati in epoca meno recente e, in seguito, a quelli maturati in epoca più recente:

  • per i montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, trova applicazione l'articolo 20 del Tuir (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006), che prevede l'applicazione del regime di tassazione separata con l'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR;
  • per i montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione la disposizione di cui all'art 14, co. 4, del D.Lgs. n. 252/2005 che prevede una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, riducibile fino al 9% in ragione della anzianità di partecipazione al fondo.
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