Premi e contributi: in calo il tasso di interesse di dilazione e differimento

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Premi e contributi: in calo il tasso di interesse di dilazione e differimento

Buone notizie per le aziende: dal 12 giugno 2024 scendono il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e la misura delle sanzioni civili.

La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, ha infatti fissato al 4,25% (in precedenza era 4,50%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

In questa sede, vediamo come sono rimodulati gli interessi di dilazione e differimento e quelli sulle sanzioni civili applicati dall’Inail e dall'Inps, secondo quanto riportato nella circolare Inail n. 13 dell’11 giugno 2024, e Inps n. 71 di pari data.

Tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 sono pari al:

  • 10,25%: interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 9,75%: misura delle sanzioni civili.

Rateazioni

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti, ex articolo 3, comma 4 del decreto legge n. 318 del 14 giugno 1996.

Ne deriva che i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 12 giugno 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse del 10,25%.

Nulla varia invece per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza, riportato nell’allegato 2 della circolare Inail.

Sanzioni civili

Per quanto riguarda le sanzioni civili, l’articolo 116, commi 8 e 10 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 dispone che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato del 5,5%, entro il limite del 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza.

Dal 12 giugno 2024 dunque si applica un tasso pari al 9,75% in caso di:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, nei casi in cui la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o premi e se il versamento sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori.

Procedure concorsuali: riduzione

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, sempre che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

In ragione di ciò, il Consiglio di amministrazione Inail, con delibera del 17 gennaio 2002, n.13 , e quello dell'Inps, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, hanno previsto che:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema;
  • in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato del 2%;
  • se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore a quello degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati del 2%.

Poiché dunque il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore (pari al 2,50%), sempre dal 12 giugno 2024 in caso di mancato o ritardato pagamento si applica il tasso del 4,25%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 6,25%.

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