In separazione il trasferimento della casa comune? Beneficio prima casa salvo
Pubblicato il 22 marzo 2019
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L’agevolazione prima casa non viene meno se l’immobile in comproprietà dei coniugi viene venduto, prima di cinque anni, ad un terzo, in esecuzione di un accordo intervenuto in esito alla separazione personale.
E’ quanto sostenuto dalla Sezione tributaria della Cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 7966 depositata il 21 marzo 2019.
No alla revoca dell’agevolazione
Gli Ermellini, in particolare, si sono pronunciati nell’ambito di una vicenda in cui la CTR, nel confermare, nei confronti dei contribuenti, la revoca delle agevolazioni relative all’acquisto della prima casa proprio in conseguenza della vendita dell’immobile, ad un terzo, prima del quinquiennio, aveva evidenziato come detta revoca non contrastasse con l’intassabilità degli atti stipulati in occasione della separazione.
Questo - secondo i giudici regionali – per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché la cessione non avveniva attraverso l’omologazione della separazione, ed inoltre anche perché, nella specie, non si trattava della tassazione di un atto bensì della revoca di un precedente beneficio fiscale.
Di diverso avviso la Corte di Piazza Cavour, che ha accolto, sul punto, il motivo di doglianza promosso dai contribuente, volto a far valere il regime di esenzione sancito dall’articolo 19 della Legge n. 74/1987 anche per il trasferimento di immobili in comunione, nei confronti dei terzi.
Esenzione generale per atti stipulati in occasione di divorzio o separazione
Orbene, secondo la Suprema corte, l’esenzione generale dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, prevista dall’articolo 19 citato e valevole per gli atti stipulati in conseguenza di un procedimento di divorzio o di separazione personale dei coniugi, non poteva non estendersi anche alla ipotesi considerata, in cui i coniugi si erano determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione, a trasferire l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo.
La Cassazione, in proposito, ha richiamato quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ed ovvero che l’agevolazione di cui all’articolo 19 della Legge n. 74/1987, spetta per tutti gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa.
La ratio di questa disposizione - è stato, quindi, sottolineato - è di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio.
Recuperare l’imposta equivarebbe a imporre una nuova tassa
In detto contesto – ha concluso la Corte - recuperare l’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario significherebbe, nella sostanza, imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra coniugi, in palese contrasto con la ratio stessa della disposizione.
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