Imu a carico del proprietario anche con occupazione abusiva

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Imu a carico del proprietario anche con occupazione abusiva

Ultime due pronunce della Corte di cassazione in materia di Imu e presupposto applicativo dell'imposta.

Occupazione abusiva e Imu, chi paga l'imposta?

In tema di Imu, il soggetto passivo dell'imposta va individuato nel titolare del diritto di proprietà, essendo irrilevante che il terreno sia oggetto di un'occupazione abusiva da parte di terzi.

Lo ha puntualizzato la Suprema corte nel ribaltare una decisione con cui la CTR aveva accolto l'opposizione promossa dalla proprietaria di un immobile, abusivamente occupato da terzi, contro un avviso di accertamento relativo a Imu.

La Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva ritenuto che l'occupazione abusiva del terreno e, quindi, il non possesso dello stesso da parte della contribuente, comportasse la non assoggettabilità all'imposta.

Il Comune aveva impugnato tale pronuncia davanti ai giudici di legittimità, lamentando violazione e falsa applicazione di legge, sull'assunto che il presupposto per l'applicazione dell'Imu è l'appartenenza giuridica di un diritto reale e non il possesso del diritto reale stesso.

Con ordinanza n. 1596 del 19 gennaio 2022, la Sesta sezione civile della Cassazione ha accolto le ragioni dell'ente comunale.

Per il Collegio di legittimità, il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento, in coerenza con la natura patrimoniale dell'imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione.

Area divenuta inedificabile con compensazione urbanistica: niente Ici/Imu  

Sempre in materia di Imu, si segnala altra decisione depositata il 19 gennaio dalla medesima sezione civile della Corte.

Si tratta dell'ordinanza n. 1545/2022, con cui la Cassazione - nel ribadire i principi recentemente enunciati dalle Sezioni Unite civili - ha escluso l'imponibilità dell'ICI/IMU, come area edificabile, del terreno dal quale origini un diritto edificatorio compensativo.

Secondo le SSUU - viene ricordato - un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, atteso che quest'ultimo:

  • non ha natura reale;
  • non inerisce al terreno;
  • non costituisce una sua qualità intrinseca;
  • è trasferibile separatamente da esso.
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